Cassazione Civile, Sentenza n. 31845/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
CO.GE.I. ha proposto opposizione avverso una cartella esattoriale e successiva intimazione di pagamento per contributi omessi relativi al periodo gennaio-aprile 2004. La ricorrente ha dedotto che l'opposizione fosse tempestiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 (termine di 40 giorni per opposizione sul merito), contestando invece la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto tardive le eccezioni relative alla regolarità formale della procedura di riscossione, applicando il termine venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui le eccezioni sulla regolarità formale della procedura di riscossione sono opposizioni agli atti esecutivi soggette al termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. (per effetto del rinvio alle "forme ordinarie" contenuto nell'art. 29 d.lgs. n. 46/1999), mentre le opposizioni sul merito seguono il termine di 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Poiché nel caso le eccezioni formali erano oltre il termine di 20 giorni, quelle parti sono state ritenute tardive e respinte; inoltre la ricorrente aveva utilizzato vie di impugnazione non corrette e non tempestive, formando giudicato interno, con conseguente inammissibilità del ricorso. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio e disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto
Norme richiamate
d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 5
"termine di quarantina giorni per l'opposizione sul merito"
Regola il termine di 40 giorni per l'opposizione che concerne il merito della pretesa contributiva; tale termine non si applica alle eccezioni formali attinenti alla procedura di riscossione
d.lgs. n. 46/1999, art. 29, comma 2
rinvio alle "forme ordinarie" per la proposizione degli atti esecutivi
Il richiamo alle "forme ordinarie" implica che le contestazioni sulla regolarità formale della procedura di riscossione seguono la disciplina delle opposizioni agli atti esecutivi prevista dal c.p.c.
codice di procedura civile, art. 617
"termine perentorio di venti giorni"
Regola l'opposizione agli atti esecutivi (eccezioni sulla regolarità formale): il termine per proporla è di 20 giorni, e se non rispettato tali eccezioni sono inammissibili
codice di procedura civile, art. 618-bis
Norme complementari in materia di opposizioni agli atti esecutivi richiamate quale parte della disciplina delle "forme ordinarie"
codice di procedura civile, art. 615
Disciplina l'opposizione all'esecuzione; la sentenza che statuisce su opposizioni all'esecuzione è soggetta al regime d'impugnazione previsto per tale tipo di opposizione (diverso da quello per le opposizioni agli atti)
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'obbligo, in presenza di determinati presupposti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha rilevato che tali presupposti sussistono nella fattispecie
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella esattoriale per contributi, distinguere chiaramente le eccezioni di merito (termine 40 giorni ex art. 24 d.lgs. 46/1999) dalle eccezioni sulla regolarità formale della procedura di riscossione (opposizione agli atti esecutivi soggetta ai termini ex art. 617 c.p.c., 20 giorni). Se si propongono entrambe le eccezioni in un unico atto, le eccezioni formali sono considerate tardive se depositate oltre il termine di 20 giorni anche se entro i 40 giorni per il merito
- Occorre porre attenzione alla qualificazione data dal giudice alla domanda: se il giudice qualifica l'azione come "opposizione agli atti esecutivi" o come "opposizione all'esecuzione", i rimedi e i termini di impugnazione differiranno; l'utilizzo di vie di impugnazione non corrette o tardive può determinare l'inammissibilità dei rimedi successivi per formazione del giudicato interno
- Se si ricevono provvedimenti sfavorevoli in primo grado, verificare tempestivamente qual è la qualificazione data dal provvedimento e, in base a questa, adottare il rimedio processuale corretto nei termini (appello o ricorso per cassazione a seconda dei casi); in caso di dubbio nominare subito un nuovo difensore per non perdere termini perentori
- In presenza di contestazioni combinate (merito + formalità), inserire nell'atto di opposizione una chiara distinzione delle doglianze e, se possibile, proporre impugnazioni separate secondo i regimi previsti per evitare la perdita delle eccezioni più tempestive
- Verificare sempre le notifiche e le comunicazioni di cancelleria (es. nominativo del difensore cancellato dall'albo) e provvedere immediatamente alla sostituzione del difensore per non pregiudicare i termini processuali e i diritti di impugnazione
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