Cassazione Civile, Sentenza n. 31708/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riconosciuto al lavoratore (operaio pulitore in appalto presso la Metropolitana di Milano) l'inquadramento nel 4° livello CCNL Multiservizi per il periodo 1.6.–31.7.2015 e nel 3° livello per il periodo 1.8.2015–31.8.2020; condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive per il superiore inquadramento, nonché al pagamento di maggiorazioni per lavoro domenicale, festivo e notturno e delle incidenze di tali diritti su malattia, ferie, mensilità supplementari, permessi e festività. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c. per aver riconosciuto un indennizzo equitativo (20% della retribuzione oraria) per lavoro domenicale senza richiedere la prova della maggiore penosità; (2) errata applicazione dell'art. 10 CCNL Multiservizi per aver ricondotto l'uso di specifiche macchine (lavasciuga uomo a bordo, idropulitrice, mono-spazzola) alla categoria delle "macchine operatrici complesse"; (3) violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., dell'art. 2 d.lgs. n.23/2015 e dell'art. 36 Cost. in relazione alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in corso di rapporto (se il termine di prescrizione decorre durante il rapporto o dalla cessazione dello stesso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di merito. Motivazioni principali: (1) sul lavoro domenicale, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la prestazione resa nella giornata di domenica dà diritto in ogni caso a un quid pluris per la particolare penosità; in mancanza di disciplina collettiva il giudice può determinare un'indennità equitativa (anche non economica); la sentenza impugnata ha correttamente applicato tale principio e ha ritenuto provato il danno mediante la presunzione di maggiore penosità basata sulla comune esperienza; (2) sulla qualificazione delle macchine e sull'inquadramento, la Corte ha ritenuto correttamente svolto il procedimento trifasico (accertamento delle mansioni, individuazione delle qualifiche del CCNL, confronto) e ha dichiarato insindacabili in sede di legittimità le valutazioni di fatto del giudice del merito, purché logiche e adeguatamente motivate; (3) sulla prescrizione, la Corte ha confermato il principio secondo cui, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato così come delineati dalle modifiche legislative (legge n.92/2012 e d.lgs. n.23/2015), i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della legge n.92/2012 vedono il decorso della prescrizione a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro; pertanto il motivo del ricorrente è infondato. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio (liquidate in dispositivo) e al pagamento di contributo unificato come previsto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
Fondamento formale dei motivi di cassazione: la parte deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale; utilizzato per inquadrare i tre motivi di ricorso.
art. 2697 c.c.
Regola sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che non fosse necessario richiedere prova specifica della maggiore penosità del lavoro domenicale quando, sulla base di massime di esperienza, sia fondata la presunzione della sua maggiore gravosità; il giudice può quindi ritenere provato il danno per presunzioni adeguatamente motivate.
art. 1226 c.c.
Richiamato nel contesto delle conseguenze risarcitorie/indennitarie: la Corte non ha ravvisato errata applicazione in relazione alla misura dell'indennizzo equitativo riconosciuto.
art. 10 CCNL Multiservizi
Norma collettiva rilevante per l'inquadramento e la classificazione delle macchine e delle mansioni; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia correttamente interpretato e applicato la norma nel confronto tra mansioni concrete e qualifiche contrattuali.
artt. 2935 e 2948 c.c.
Norme sulla prescrizione e sue cause di sospensione/interruzione: applicate congiuntamente per stabilire che, per diritti non prescritti alla data di entrata in vigore della riforma, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
d.lgs. n. 23/2015
Richiamato insieme alla legge n.92/2012 come normativa che ha inciso sulla disciplina del rapporto di lavoro e sulla decorrenza della prescrizione per crediti retributivi; la Corte ha seguito la giurisprudenza che interpreta gli effetti di tale decreto sulla stabilità del rapporto e sulla prescrizione.
legge n. 92/2012
Norma che, insieme al d.lgs. n.23/2015, ha modificato il regime del rapporto di lavoro e inciso sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi; la Corte ne ha tratto il principio secondo cui, in assenza di predeterminazione certa e tutela adeguata, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.
art. 36 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela della retribuzione: la Corte ha tenuto conto del principio costituzionale nell'ambito delle questioni retributive e di prescrizione.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n.115/2002
Norma processuale relativa al contributo unificato: la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Il lavoro prestato nella giornata della domenica dà diritto a un "quid pluris" per la maggiore penosità anche se il riposo settimanale è differito in altro giorno; se la contrattazione collettiva è silente il giudice può determinare un'indennità equitativa, anche non economica.
- La presunzione di maggiore gravosità del lavoro domenicale può fondare la prova del danno senza richiesta di prova ulteriore, purché la motivazione del giudice sia adeguata e basata su massime di esperienza sociale.
- Nelle controversie di inquadramento professionale occorre seguire il procedimento trifasico: accertamento delle attività concrete, individuazione delle qualifiche contrattuali e confronto; le valutazioni di fatto del giudice del merito sono insindacabili in Cassazione se logiche e motivate.
- Per i crediti retributivi non prescritti alla data della riforma (legge n.92/2012), la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro; la decorrenza durante il rapporto non si applica automaticamente dopo le modifiche legislative.
- La qualificazione di attrezzature/macchine ai fini contrattuali dipende dalla concreta valutazione tecnica e dalle mansioni svolte; la natura esemplificativa delle clausole collettive non esclude la valutazione fattuale del giudice.
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