Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10571/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare per tentata estorsione aggravata in concorso (fatto del 23/05/2022). Si censurava la motivazione del Tribunale del riesame per vizio esiziale (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo l'insussistenza delle esigenze cautelari attuali: la condotta sarebbe stata occasionale, non reiterata, l'indagato sarebbe dedito al lavoro onesto e mancherebbero condizioni per la reiterazione della condotta. Si contestava anche la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto all'aggravante "più persone riunite", deducendo che il fratello era rimasto distante (sullo scooter) e non aveva contribuito attivamente alla minaccia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che i motivi chiedessero un diverso apprezzamento di fatti già valutati in modo congruo dai giudici di merito e che non emergessero profili di illegittimità della motivazione. Ha confermato che vi erano gravi indizi di colpevolezza fondati sulle dichiarazioni della persona offesa, su indizi dichiarativi e su elementi intercettivi; che la minaccia finalizzata all'adempimento di un'obbligazione naturale può integrare il tipo estorsivo; e che la compresenza di un'altra persona al momento della minaccia può legittimare l'aggravante anche indipendentemente dalla percezione soggettiva della vittima. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza del pericolo di reiterazione e la necessità della misura detentiva a fini impeditivi. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata per la forma di esposizione dei motivi in cassazione; indicazione procedurale che i motivi sono stati sintetizzati ai sensi di questa disposizione

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata come titolo del vizio (vizio esiziale di motivazione): il ricorso deduce insufficiente o illogica motivazione sui presupposti per la misura cautelare

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al pericolo di reiterazione della condotta come esigenza cautelare contestata dal ricorrente

  • art. 275, comma 3, primo periodo, c.p.p.

    art. 275, comma 3, primo periodo

    Richiamato nella valutazione sulla necessità della custodia cautelare rispetto alla possibilità di misure meno afflittive; la Corte osserva che per la misura impeditiva generale non è necessario il confronto ulteriore richiesto nel caso specifico di applicazione della custodia in carcere

  • art. 616 c.p.p. (spese e ammende)

    art. 616 del codice di rito

    Norma prescritta per la condanna alle spese processuali e alla corresponsione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 7972 del 31/01/2013, Rv. 254995

    Sez. 2, n. 7972 del 31/01/2013, Rv. 254995

    Principio richiamato secondo cui la minaccia volta all'adempimento di un'obbligazione naturale (es. debito di gioco) può integrare il tipo dell'estorsione

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916

    Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916

    Principio richiamato secondo cui la compresenza di più persone al momento della minaccia integra l'aggravante della 'più persone riunite', anche a prescindere dalla percezione soggettiva della vittima

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente le valutazioni di fatto: i motivi che chiedono un diverso apprezzamento degli elementi probatori sono inammissibili se non sollevano profili di illegittimità della motivazione
  • Le dichiarazioni della persona offesa, corroborate da elementi indiziari e intercettivi, possono costituire fondamento valido per ritenere gravi indizi di colpevolezza
  • La minaccia finalizzata all'adempimento di un'obbligazione 'naturale' può integrare il reato di estorsione
  • La compresenza di più persone al momento della minaccia può legittimare l'aggravante 'più persone riunite' anche se la vittima non ha percepito distintamente il contributo attivo dell'altro soggetto
  • Per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione possono concorrere la natura intimidatoria del comportamento, la biografia criminale e la natura della pretesa; tali valutazioni, se motivate, giustificano misure cautelari anche di carattere impeditivo
  • Le impugnazioni che si limitano a riproporre argomentazioni già respinte dal giudice di merito senza nuovi elementi probatori sono destinate a essere dichiarate inammissibili
  • La condanna alle spese e l'ammenda in caso di ricorso inammissibile sono misure ordinarie: il ricorrente deve valutare il rischio sanzionatorio prima di proseguire con motivazioni di mero merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.