Cassazione Penale, Ordinanza n. 04967/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel valorizzare gli elementi indiziari e nel ritenere provata la consapevolezza della provenienza illecita del bene. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente fattuale, riproduttivo di doglianze già dedotte in appello e privo di specificità; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era coerente con i principi sulla ricettazione, essendo la consapevolezza della provenienza delittuosa desumibile anche da elementi indiretti e dall'assenza di una spiegazione attendibile della provenienza del bene. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e nella specie la motivazione era adeguata.
Norme richiamate
La ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza illecita del bene; tale elemento soggettivo può essere desunto anche da prove indirette, dal comportamento dell'agente e dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, che può rivelare volontà di occultamento e acquisto in mala fede.
La determinazione della pena base e la graduazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
La pena deve essere commisurata dal giudice di merito in aderenza ai criteri legali di valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o in doglianze generiche e riproduttive di motivi già disattesi in appello; il motivo deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere tratta anche da indizi e dal complessivo comportamento dell'imputato; la mancata indicazione di una provenienza lecita e plausibile del bene può costituire significativo indice della consapevolezza della provenienza delittuosa.
- Ai fini della ricettazione non è necessaria la conoscenza completa e dettagliata del reato presupposto: è sufficiente la rappresentazione della concreta provenienza illecita del bene, anche integrata dal dolo eventuale, purché non si riduca a un mero sospetto.
- La determinazione della pena, comprese le variazioni per circostanze aggravanti o attenuanti e la scelta della pena base, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifeste illogicità o violazioni di legge.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi ai fini della commisurazione della pena.
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