Cassazione Civile, Ordinanza n. 08342/2025 del 30/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dopo contestazione del 22.9.2017, con cui il datore di lavoro gli addebitava di avere utilizzato i permessi retribuiti previsti dalla L. 104/1992 per svolgere un'altra attività lavorativa anziché prestare assistenza alla suocera. In primo grado, nella fase sommaria ex L. 92/2012, l'impugnativa era stata accolta; poi, in sede di opposizione, il Tribunale aveva rigettato l'opposizione del datore, mentre la Corte d'appello, riformando, aveva accolto il reclamo della società e rigettato la domanda del lavoratore, ritenendo provato l'abuso del permesso e la lesione del vincolo fiduciario. Il ricorrente per cassazione articolava quattro motivi: (1) omessa o carente motivazione e omesso esame di elementi probatori/documentali, lamentando violazione degli artt. 414 e 436 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c.; (2) violazione della disciplina dei permessi ex art. 33 L. 104/1992, degli artt. 2697 e 2110 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse reso una motivazione giuridicamente errata e avesse mal applicato la normativa sui permessi; (3) omessa e parziale valutazione delle risultanze istruttorie ex art. 360, n. 5, c.p.c.; (4) violazione dell'art. 7 L. 300/1970 e delle clausole del CCNL Poste Italiane che prevedevano sanzioni conservative, assumendo che la condotta fosse sanzionabile in via conservativa e non con licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché, sotto la veste dell'omesso esame, censurava in realtà la valutazione di un singolo documento e comunque non investiva un fatto storico decisivo non esaminato; il secondo perché non individuava con chiarezza l'errore di sussunzione della Corte territoriale e si limitava a richiamare principi giurisprudenziali senza dimostrarne la pertinenza al caso; il terzo perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; il quarto perché cumulava impropriamente vizi diversi, lamentava una generica carenza di motivazione e, soprattutto, non scalfiva l'accertamento di fatto della Corte d'appello circa l'intenso sviamento della condotta rispetto alla finalità assistenziale del permesso, sviamento ritenuto tale da escludere l'applicazione di sanzioni conservative. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione e di allegazione, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non centrata sui limiti del sindacato di legittimità
richiamato in relazione alla disciplina del rito del lavoro; la Corte ha rilevato l'inammissibilità della doglianza per cumulo indistinto di vizi
evocato per il rito del lavoro, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione decisiva
la Corte ha ribadito che non è consentito usare il n. 5 per contestare la mera valutazione delle prove o di singoli documenti, né cumulare in modo promiscuo vizi di violazione di legge e vizio motivazionale
consente la fruizione dei permessi per l'assistenza al familiare disabile, ma il loro uso deve essere coerente con la finalità assistenziale e non può essere sviato per svolgere altra attività lavorativa
richiamato dal ricorrente come norma di tutela contro il licenziamento, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione decisiva
invocato sul riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire l'accertamento di merito
richiamato dal ricorrente senza che emergesse dalla decisione un'autonoma applicazione decisiva
invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha escluso che ciò potesse tradursi in un vizio deducibile in cassazione nel modo prospettato
richiamato in modo improprio, poiché la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito probatorio
richiamato per contestare la proporzionalità della sanzione; la Corte ha osservato che l'accertato grave sviamento della condotta giustificava il licenziamento e non una sanzione conservativa
art. 54 CCNL Poste Italiane 30.11.2017
comma IV lettera e) e comma VI lettera c) e k)
clausole invocate per sostenere la previsione di sanzioni conservative, ma ritenute non applicabili alla luce della gravità dell'abuso accertato
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di singoli documenti o delle prove, perché il controllo di legittimità non consente una revisione del merito istruttorio.
- La censura di violazione di legge deve indicare con precisione l'errore di sussunzione o l'erronea applicazione della norma al fatto accertato; non è sufficiente richiamare in astratto principi giurisprudenziali senza spiegarne la pertinenza al caso concreto.
- L'uso dei permessi ex L. 104/1992 deve essere funzionalmente orientato all'assistenza del familiare disabile: la continuità dell'assistenza non è richiesta in senso assoluto, ma è necessario che la fruizione sia congrua rispetto alla finalità per cui il beneficio è riconosciuto.
- Un significativo sviamento del lavoratore rispetto alla finalità assistenziale del permesso, specie se accompagnato dallo svolgimento di altra attività lavorativa, può integrare un abuso del diritto al beneficio e ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, rendendo legittimo il licenziamento disciplinare.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto un'intensità elevata dello sviamento della condotta dalla finalità del permesso, la previsione contrattuale di sanzioni conservative non impedisce, di per sé, la reazione espulsiva, se la gravità dell'abuso giustifica la rottura del rapporto fiduciario.
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