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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08337/2025 del 30/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Gli eredi di un ex dipendente di un ente/azienda di gestione del servizio idrico hanno chiesto l'accertamento del diritto del de cuius a includere l'indennità di incentivazione nella base di calcolo della pensione aziendale prevista dal regolamento organico interno, sostenendo che tale emolumento fosse fisso e continuativo e quindi computabile nel trattamento pensionistico. Hanno domandato anche le differenze pensionistiche maturate dal collocamento in quiescenza fino al decesso. In primo grado la domanda era stata accolta, ma nei limiti della prescrizione; in appello la domanda era stata rigettata. In un precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva cassato la decisione d'appello perché la Corte territoriale non aveva ammesso le prove orali e documentali dedotte e riproposte, ritenute decisive. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha nuovamente rigettato la domanda ritenendo non provati i presupposti di fatto: percezione dell'indennità sin dal 1971 e nell'ultimo anno di servizio, importo medio mensile percepito, effettiva presenza in servizio e continuità dell'emolumento. Nel ricorso per cassazione le eredi hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 384 c.p.c. per avere la Corte d'appello disatteso il vincolo derivante dal giudizio rescindente e, in particolare, per avere nuovamente considerato inammissibili le istanze istruttorie nonostante la precedente cassazione avesse già affermato la loro decisività; con il secondo motivo, subordinato, hanno lamentato la violazione degli artt. 244, 245 e 421 c.p.c. per il mancato ingresso delle prove ammissibili e rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di rinvio avesse violato il vincolo derivante dalla precedente decisione rescindente, perché non poteva considerare inammissibili le istanze istruttorie che erano state già indicate come decisive ai fini della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio già enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e al perimetro decisorio fissati dalla Cassazione nel giudizio rescindente; non può disattendere il mandato conferito dalla Corte di legittimità.

  • artt. 210, 244, 245 e 421 c.p.c.

    Le istanze istruttorie devono essere valutate in funzione della loro attitudine dimostrativa dei fatti rilevanti; il giudice del rinvio non può ignorare la decisività delle prove già individuata dalla Cassazione.

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    È il parametro di censura invocato per denunciare la violazione di norme processuali o sostanziali.

  • art. 30 d.l. n. 55/1983 conv. in L. n. 131/1983

    Nel trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali possono rientrare gli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riproporre, sotto diversa motivazione, la medesima soluzione già cassata quando ciò eluda il contenuto vincolante della precedente decisione.
  • Quando la Cassazione abbia già ritenuto decisive determinate prove ai fini dell'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa, il giudice di rinvio non può dichiararle inammissibili per ragioni incompatibili con quel giudizio di decisività; tali prove devono essere ammesse ed espletate.
  • La prova della spettanza di differenze pensionistiche fondate sull'inclusione di un emolumento variabile richiede l'accertamento dell'effettiva percezione del compenso, della sua misura, del periodo di riferimento e degli elementi fattuali dai quali dipende la quantificazione.
  • L'indicazione dell'irrilevanza o inammissibilità di prove già reputate decisive in sede di cassazione integra violazione del vincolo del giudice di rinvio, con conseguente cassazione della sentenza successiva.
  • Il giudice di merito, per la quantificazione finale del credito, può avvalersi dei poteri istruttori officiosi e di strumenti tecnici contabili, una volta accertati i fatti costitutivi del diritto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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