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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08350/2025 del 30/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un operatore di sportello di un ufficio postale, dopo contestazione disciplinare relativa all’apertura di un libretto di risparmio postale e a irregolarità operative nella gestione della clientela, nell’identificazione del cliente, nella registrazione e nel controllo dei documenti, nonché nell’uso di applicativi e procedure interne. La Corte d’appello aveva annullato il licenziamento ritenendo non provata dalla datrice di lavoro la sussistenza del fatto contestato, perché non dimostrata l’adozione, la diffusione e l’obbligatorietà delle procedure interne asseritamente violate, né il nesso tra le violazioni e il comportamento fraudolento di terzi. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per errata distribuzione dell’onere della prova e per avere considerato contestati fatti che la società assumeva non contestati; (3) violazione di norme sul licenziamento disciplinare e sull’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato elementi indiziari e avesse erroneamente negato la rilevanza disciplinare della condotta del dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto in sostanza a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, mentre il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi probatori o di deduzioni difensive. Il secondo motivo è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la censura sulla non contestazione dei fatti era generica e, comunque, la valutazione della contestazione/non contestazione spetta al giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato perché ancora basato su una richiesta di nuova lettura delle risultanze processuali e sull’assunto, non accolto, dei precedenti vizi. È stata quindi confermata la soccombenza della società ricorrente, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non per la mancata valutazione di elementi istruttori, argomentazioni difensive o censure di parte.

  • art. 2697 c.c.

    la censura sulla ripartizione dell’onere probatorio è stata respinta perché sostanzialmente mirava a rivalutare i fatti e perché la contestazione/non contestazione va apprezzata dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    non è stato ravvisato un vizio di violazione delle regole sulla prova, poiché la doglianza non indicava in modo specifico atti da cui desumere la dedotta non contestazione.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    la tutela reintegratoria e risarcitoria era stata applicata dalla corte territoriale; la Cassazione non ha ritenuto fondati i motivi che ne contestavano il presupposto applicativo.

  • L. n. 604/1966, art. 5

    richiamata dalla corte territoriale quale norma sull’onere della prova del datore di lavoro in materia di licenziamento; la Cassazione non ha riformato tale impostazione nel caso concreto.

  • art. 2016 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la doglianza è stata respinta senza che la Corte ne valorizzasse autonomamente il contenuto.

  • art. 2104 c.c.

    richiamato dalla lavoratrice in appello, quale dovere generale di diligenza lavorativa, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 2105 c.c.

    richiamato dalla lavoratrice in appello, insieme al codice etico aziendale, come non sufficiente da solo a fondare il recesso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove, ma richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, che il giudice abbia totalmente omesso di esaminare.
  • La mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di deduzioni difensive non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico sottostante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • L’accertamento della contestazione o non contestazione di un fatto appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di specifiche violazioni processuali adeguatamente dedotte.
  • Chi impugna una decisione che ha escluso la prova del fatto disciplinarmente rilevante non può limitarsi a prospettare indizi o una lettura alternativa del compendio probatorio, dovendo confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
  • In materia di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro deve allegare e provare non solo la condotta addebitata, ma anche il quadro normativo o organizzativo interno che renda la condotta stessa specificamente esigibile e la sua violazione imputabile al lavoratore, quando tale profilo sia posto a fondamento della giusta causa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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