Cassazione Civile, Ordinanza n. 08335/2025 del 30/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia depositata dalla società ricorrente e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non sono state poste spese a carico di alcuna parte, richiamando l’art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma. Il ricorso, tuttavia, era stato notificato ai difensori della controparte nel precedente grado, mentre la destinataria era rimasta contumace in appello; la Corte ha quindi rilevato la nullità della notifica e, con precedente ordinanza, ha disposto la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Decorso il termine, la ricorrente ha depositato un atto denominato rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., dichiarando di non voler procedere alla rinotifica del ricorso. La questione processuale trattata dalla Corte riguarda quindi la mancata rinnovazione della notifica e la conseguente rinuncia al ricorso/agli atti del giudizio.
Norme richiamate
art. 291 c.p.c.
in caso di notificazione nulla del ricorso per cassazione, la Corte può disporne la rinnovazione entro un termine perentorio
art. 306 c.p.c.
la rinuncia agli atti del giudizio estingue il processo quando venga validamente depositata e presa in considerazione dal giudice
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in caso di estinzione del giudizio di cassazione può essere disposto che non vi sia regolazione delle spese
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione deve essere notificato personalmente alla parte rimasta contumace nei gradi precedenti, la notificazione eseguita ai soli difensori del giudizio precedente è nulla.
- Quando la Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso ex art. 291 c.p.c., il mancato rispetto del termine assegnato può essere superato dalla successiva rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente.
- La rinuncia agli atti del giudizio, una volta depositata e presa in esame dalla Corte, determina l’estinzione del processo di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione, la Corte può non provvedere sulle spese secondo la disciplina speciale richiamata nel provvedimento.
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