Ordinanza n. 203/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 00571/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Palermo, Sez. III, n. 571/2026 e provvedimenti amministrativi concernenti l'annullamento d'ufficio della licenza T.U.L.P.S. n. 09/17 e la chiusura della struttura
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore struttura assistenziale)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato in appello la sentenza con cui il TAR aveva respinto il ricorso contro l'annullamento d'ufficio della licenza T.U.L.P.S. n. 09/17, adottato oltre sette anni dopo il rilascio. In sede cautelare è stata dedotta, o comunque ritenuta rilevante dal Collegio, la tardività dell'autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, in assenza di una sentenza penale irrevocabile che accertasse condotte costituenti reato. Il TAR aveva invece ritenuto legittimo l'annullamento applicando il comma 2-bis dell'art. 21-nonies e l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. L'appellante ha inoltre evidenziato il rilascio, nelle more del giudizio di primo grado, del permesso di costruire in sanatoria n. 10/2025, che ha regolarizzato definitivamente la posizione urbanistica dell'intero immobile, nonché il rischio di sgombero immediato di quindici anziani fragili ospiti da anni della struttura, con interruzione della continuità assistenziale e grave pregiudizio alla loro salute psicofisica.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR e dei provvedimenti impugnati. Quanto al fumus boni iuris, ha richiamato la precedente ordinanza n. 285/2025, con cui aveva già ritenuto verosimile che l'annullamento d'ufficio della licenza, adottato oltre sette anni dal rilascio, fosse intervenuto oltre i limiti temporali dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, non essendo intervenuto nelle more alcun giudicato penale richiesto dalla norma. Il Collegio ha inoltre attribuito rilievo al permesso di costruire in sanatoria: pur trattandosi di fatto sopravvenuto non utilizzabile per valutare la legittimità originaria degli atti secondo il principio tempus regit actum, esso incide sulla proporzionalità della misura e dimostra ex post la sanabilità dell'abuso, azzerando apparentemente l'interesse pubblico attuale e concreto alla chiusura della struttura. Quanto al periculum in mora, l'esecuzione avrebbe comportato lo sgombero immediato di quindici anziani fragili, con danno grave e irreparabile alla loro salute psicofisica e alla continuità assistenziale. Nel bilanciamento degli interessi è stata quindi ritenuta prevalente la tutela della vita e della salute delle persone vulnerabili rispetto agli effetti della chiusura, anche perché la legalità urbanistica risultava integralmente ricostituita. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare in appello, sulla quale il CGARS ha provveduto sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Il Collegio ha ritenuto verosimile che l'annullamento d'ufficio della licenza, adottato oltre sette anni dal rilascio, fosse tardivo in assenza di una sentenza penale passata in giudicato che accertasse condotte costituenti reato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il TAR aveva richiamato la disposizione per ritenere legittimo l'annullamento d'ufficio; il CGARS ha sospeso cautelarmente la sentenza senza accogliere tale ricostruzione nella fase sommaria.
artt. 2, 3 e 32 Cost.
Sono stati richiamati quali fondamenti della tutela della persona vulnerabile e della vita e salute degli anziani ospiti, cui è stata accordata prevalenza nel bilanciamento cautelare.
Massime di principio
- L'annullamento d'ufficio di un titolo favorevole adottato oltre il termine ordinario richiede, per l'applicazione della disciplina speciale del comma 2-bis dell'art. 21-nonies l. 241/1990, il presupposto della sentenza penale passata in giudicato previsto dalla norma; in sua assenza, la legittimità dell'intervento tardivo di autotutela è cautelarmente dubbia.
- Un fatto sopravvenuto non può essere utilizzato per valutare la legittimità originaria del provvedimento secondo il principio tempus regit actum, ma può incidere sulla proporzionalità degli effetti ancora da eseguire e sulla persistenza dell'interesse pubblico alla misura amministrativa.
- La sopravvenuta regolarizzazione urbanistica dell'immobile può rendere attuale una verifica sulla proporzionalità della chiusura di una struttura assistenziale e sulla permanenza di un interesse pubblico concreto alla sua esecuzione.
- Nel giudizio cautelare, il rischio di sgombero di persone anziane e fragili, con interruzione della continuità assistenziale e possibile pregiudizio grave e irreparabile alla salute psicofisica, costituisce un periculum in mora rilevante nel bilanciamento degli interessi.
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