Cassazione Penale, Ordinanza n. 30573/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per rissa e resistenza. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva ritenuto la condotta sussumibile nell'art. 337 c.p. perché, subito dopo la rissa alla quale l'imputato aveva partecipato, questi si era opposto all'atto d'ufficio dell'agente che lo tratteneva per un braccio per impedirgli di allontanarsi, divincolandosi e fuggendo in moto. La Corte di cassazione rileva che il motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo: la sentenza impugnata aveva già spiegato, con argomenti di fatto e di diritto, perché tale comportamento integrasse resistenza, in quanto diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e a sottrarsi alla presa nel corso di un atto volto a sedare la rissa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse reiterativa e non confrontata efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente qualificato la condotta come resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 337 c.p. Poiché l'inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., la pronuncia si chiude con la declaratoria di inammissibilità e le relative statuizioni accessorie.
Norme richiamate
La condotta di divincolamento dalla presa dell'agente e la fuga per sottrarsi all'atto dell'ufficio integra resistenza quando implica l'impiego di energia fisica per neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce e gli effetti processuali previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione resa dal giudice di merito.
- Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, per sottrarsi a un atto dell'ufficio, utilizzi energia fisica per divincolarsi dalla presa dell'agente e darsi alla fuga, neutralizzando l'azione del pubblico ufficiale.
- L'atto dell'ufficio cui si oppone la condotta dell'agente può essere anche finalizzato a sedare una rissa; in tale contesto, la sottrazione con forza alla presa dell'operante conserva rilevanza ai fini dell'art. 337 c.p.
Come è indicizzato
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