Cassazione Penale, Ordinanza n. 22253/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per le violazioni contestate. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione connotata da profili di colpa per la sua ritualità inidonea.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna per violazioni in materia di misure di prevenzione personali. Nel ricorso deduceva, in sintesi, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici: quanto all'art. 131-bis, ha valorizzato la motivazione della sentenza impugnata fondata sull'abitualità della condotta, desunta dai precedenti penali e dalla pluralità delle violazioni, nonché sull'allarme sociale derivante dalla violazione della prescrizione imposta dall'autorità e dalla condotta di fuga; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto corretta la motivazione che faceva leva sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti penali, richiamando il principio per cui la mancanza di elementi di segno favorevole può legittimare il diniego e che non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la motivazione dia conto dell'abitualità della condotta e della non tenue offensività del fatto, desunta da precedenti penali, pluralità delle violazioni e allarme sociale della condotta.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato dalla mancanza di elementi positivi e dai precedenti penali; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma del 2008.
d. lgs. n. 159 del 2011, artt. 75, comma 1, e 73, commi 1 e 2
Sono le disposizioni incriminatrici per le quali la condanna è stata confermata in appello; dal testo emerge che si tratta di violazioni in materia di misure di prevenzione personali.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata solo per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa nella proposizione dell'impugnazione.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125
La riforma dell'art. 62-bis ha escluso che il solo stato di incensuratezza basti per ottenere le attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il beneficio della particolare tenuità del fatto può essere escluso quando la condotta sia abituale e la motivazione evidenzi un'offesa non tenue, valorizzando precedenti penali, pluralità di violazioni e allarme sociale concreto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi di valutazione; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per il loro riconoscimento.
- In sede di legittimità, motivi generici o non specificamente confrontati con la ratio della decisione impugnata sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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