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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06086/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., per violazione di legge (art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.) e vizio di motivazione (manifesta illogicità e contraddittorietà) sotto il profilo della gravità indiziaria. La difesa sosteneva l'assenza di nesso fra la condotta minacciosa/violenta e il successivo impossessamento del telefono: quando il cellulare della vittima ha squillato, la violenza sarebbe cessata e l'appropriazione sarebbe stata un furto autonomo, non riconducibile alla rapina né all'aggravante dell'uso d'arma.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifesta mente infondato e ripetitivo, confermando la decisione del Tribunale di Potenza. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha considerato l'azione dell'imputato unitaria: l'impossessamento del cellulare è avvenuto approfittando della condizione di defedazione della vittima, ancora sotto l'effetto della minaccia (brandeggio della chiave vicino all'occhio). La Corte ha inoltre richiamato il divieto per la Cassazione di rientrare nella valutazione di merito in materia di misure cautelari, potendo solo controllare la congruenza e l'adeguatezza della motivazione. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); è stata altresì disposta la trasmissione copia del provvedimento al direttore dell'istituto di custodia per l'iscrizione nella cartella personale del detenuto (art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di ricorso: vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ricorda i limiti dell'esame di legittimità rispetto alla valutazione di merito.

  • art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.

    Norma penale relativa alla rapina e alle aggravanti (uso di arma). La Corte ha ritenuto sussistente il nesso funzionale tra minaccia/violenza e impossessamento, giustificando l'imputazione per rapina con aggravante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la pronuncia sulle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di applicare sanzioni pecuniarie per responsabilità nella proposizione del gravame.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che impone l'inserimento nella cartella personale del detenuto della copia del provvedimento che nega la liberazione: obbligo di trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario.

  • Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per ribadire i limiti del controllo della Corte in materia cautelare: la Cassazione verifica la congruenza e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, ma non può rieffettuare una valutazione di merito degli elementi indiziari.

Massime di principio

  • Non sempre è ammissibile frammentare un'unica condotta in più fatti autonomi: se il comportamento minaccioso ha favorito l'impossessamento del bene, il fatto va interpretato unitariamente come rapina.
  • Per configurare la rapina è necessario il nesso funzionale tra violenza/minaccia e l'appropriazione; la valutazione di tale nesso è di competenza del giudice di merito e la Cassazione è limitata a controllare la congruità della motivazione.
  • La presenza di un'arma o di un oggetto usato come tale integra l'aggravante se il suo uso ha inciso sulla condotta della vittima e ha favorito l'impossessamento.
  • In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari la parte deve contestare vizi formali o profili di diritto o di motivazione oggettivamente rilevanti; doglianze meramente rivedibili in fatto rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o ripetitive possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
  • Quando si intende sostenere la separazione tra minaccia e successivo impossessamento (per qualificare il fatto come furto e non rapina) occorre fornire elementi di fatto chiari e specifici che impediscano di riconnettere causalmente le due fasi; altrimenti il giudice di merito può ritenere l'azione unitaria.

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