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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03171/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione a un capo di imputazione e aveva confermato la condanna per le residue imputazioni. L'unico motivo di ricorso riguardava il vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: la difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli all'imputato e non avesse motivato correttamente il diniego. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e meramente fattuale, osservando che il giudice di merito aveva dato conto in modo congruo e logico del criterio ritenuto preponderante ai sensi dell'art. 133 c.p., individuato nella gravità dei fatti di bancarotta fraudolenta e nell'ingente valore dei beni distratti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello, che aveva già dichiarato l'estinzione per prescrizione di uno dei capi e aveva mantenuto la condanna per le altre imputazioni. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro di valutazione discrezionale della gravità del fatto e degli altri elementi rilevanti per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 133 cod. pen.

    indicato come base normativa per il giudizio discrezionale sul trattamento sanzionatorio e sulla valutazione degli elementi favorevoli e sfavorevoli

  • art. 616 cod. proc. pen.

    fondamento della condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio della colpa nel determinare l'inammissibilità del ricorso ai fini della sanzione pecuniaria processuale

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    richiamata a supporto del principio per cui la declaratoria di inammissibilità manifesta può comportare la condanna alla sanzione pecuniaria in presenza di colpa

  • Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02

    citata come precedente sulla sufficienza della motivazione del diniego delle attenuanti generiche quando il giudice valorizzi un elemento preponderante

  • Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01

    citata come precedente conforme sul carattere discrezionale della valutazione delle attenuanti generiche e sul limite del sindacato di legittimità

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile o manifestamente infondato quando si risolve nella mera contrapposizione di dati favorevoli prospettati dalla difesa a una motivazione di merito che abbia logicamente individuato elementi ritenuti preponderanti.
  • La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e deve essere sorretta da una motivazione congrua e non manifestamente illogica; in cassazione non è consentito sostituire una diversa valutazione degli elementi di fatto.
  • Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, la gravità del fatto e l'entità del pregiudizio patrimoniale o del valore dei beni coinvolti possono costituire elementi decisivi ex art. 133 c.p. per giustificare il diniego.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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