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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04786/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, trattandosi di impugnazione proposta oltre il termine di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva affermato la responsabilità dell'imputato per rapina aggravata e lesioni. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica della condotta; violazione dell'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. per ritenuta insussistenza dell'aggravante delle persone riunite; violazione di legge per il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto tardivamente, oltre il termine di legge: la motivazione della sentenza d'appello era stata depositata tempestivamente dopo il termine di novanta giorni fissato nel dispositivo, e, poiché l'imputato aveva partecipato all'udienza di appello, il termine di 45 giorni per impugnare decorreva dalla scadenza del termine di deposito della motivazione. Il ricorso risultava inviato via PEC alle ore 4 del mattino del 27 ottobre 2025, quindi oltre il termine scaduto sabato 26 ottobre 2024, e comunque in data incompatibile con la tempestività indicata nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte richiama la trattazione de plano del ricorso quando l'impugnazione è proposta tardivamente oltre i termini di legge.

  • art. 585 c.p.p.

    È la norma che disciplina i termini per proporre ricorso per cassazione; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tardivo rispetto a tali termini.

  • art. 628, comma 3, n. 1, c.p.

    È la norma rispetto alla quale il ricorrente lamentava l'insussistenza dell'aggravante delle persone riunite.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, se vi sono profili di colpa, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile e può essere definito de plano senza esame dei motivi di merito.
  • Quando l'imputato ha partecipato all'udienza e la motivazione è depositata tempestivamente, il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine assegnato per il deposito della motivazione.
  • L'inammissibilità per tardività determina automaticamente la condanna alle spese processuali e può comportare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle aggravanti e sul mancato riconoscimento di una minore gravità non possono essere esaminate quando il ricorso è improponibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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