Cassazione Penale, Ordinanza n. 03149/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e meramente reiterativo di questioni già trattate in appello. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un vizio di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, assumendo che mancasse l'elemento soggettivo. Nel ricorso si sosteneva, in sostanza, che non fosse provata la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era privo di specificità, perché si limitava a riproporre censure già formulate in appello e già esaminate e respinte con motivazione ritenuta logica e conforme ai principi consolidati; inoltre il ricorso non si confrontava realmente con la motivazione di merito, ma esprimeva solo dissenso sulla valutazione delle risultanze processuali. La sentenza impugnata aveva valorizzato, in particolare, la deducibilità della consapevolezza della provenienza illecita dell'auto dalla mancanza di una plausibile spiegazione circa l'origine del possesso del veicolo.
Norme richiamate
La consapevolezza della provenienza delittuosa del bene può essere desunta in via logica da elementi fattuali, come l'assenza di una plausibile giustificazione circa il possesso del bene stesso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre censure già formulate in appello.
- È inammissibile il ricorso che si risolva in un mero dissenso sulla valutazione di attendibilità o rilevanza delle prove compiuta dai giudici di merito, senza individuare un reale vizio logico o giuridico della motivazione.
- In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto da indici fattuali sintomatici della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, tra cui l'assenza di una spiegazione plausibile sul suo possesso.
- La deduzione della provenienza illecita del bene può fondarsi su un ragionamento indiziario logico e non richiede necessariamente una prova diretta della consapevolezza dell'agente.
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