Cassazione Penale, Ordinanza n. 16139/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più reati di furto per i quali era stata chiesta l'unificazione ex art. 81, comma 2, c.p. La censura sosteneva, in sostanza, che i fatti dovessero essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso. La Corte rileva però che i motivi non superano il vaglio di ammissibilità: da un lato perché mirano a ottenere una rivalutazione di merito del compendio probatorio, dall'altro perché le questioni giuridiche sono manifestamente infondate o generiche. Il tribunale dell'esecuzione aveva valorizzato il notevole intervallo temporale tra i fatti, la diversità dei correi e le differenti modalità esecutive, ritenendo che i reati fossero espressione della semplice inclinazione a delinquere quando se ne presentasse l'occasione, e non di un programma unitario originariamente concepito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva escluso la continuazione tra i furti oggetto della richiesta di unificazione, osservando che il lasso temporale di due mesi, unitamente alla diversità dei correi e delle modalità esecutive, costituiva un indice ostativo al riconoscimento dell'unico disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede l'originaria ideazione unitaria di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali; non basta la mera inclinazione a reiterare reati della stessa specie, né la sola identità o analogia dei reati o un generico fine ultimo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata come base per la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., è necessario che i diversi episodi siano espressione di un programma criminoso unitario e originariamente concepito nelle sue linee essenziali, non essendo sufficiente una generica inclinazione a commettere reati analoghi.
- La mera omogeneità del bene giuridico leso, l'identità o analogia delle fattispecie e l'unicità del fine ultimo non consentono, da sole, di presumere l'unicità del disegno criminoso.
- Il decorso del tempo tra i fatti, specie se rilevante e accompagnato da ulteriori elementi come la diversità dei correi o delle modalità esecutive, può costituire un indice logico ostativo al riconoscimento della continuazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenti manifeste illogicità o carenze rilevanti.
- La mera contestazione astratta della capacità dimostrativa degli indici valorizzati dal giudice di merito non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
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