Cassazione Penale, Sentenza n. 24594/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Luciano Palazzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, riformando la sentenza del Tribunale di Lecce, lo aveva riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art.595 c.p. (diffamazione) in danno di Alfredo Calabrese e gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario. Con il ricorso sono stati dedotti sei motivi (violazione di legge e vizio di motivazione): contestazione della ricostruzione fattuale e dell'applicazione dell'art.595 c.p.; deduzioni sulla sussistenza della causa di giustificazione/esercizio del diritto di critica (art.51 c.p. e art.59, comma 4); rilievi sull'elemento soggettivo (art.42 e 43 c.p.); richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) e della concessione delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.). Durante il procedimento di cassazione è pervenuta la remissione della querela (verbale del 10/05/2021, pervenuto il 18/05/2021), accettata dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, a seguito della remissione della querela regolarmente accettata dall'imputato, il reato è divenuto improcedibile ed estinto; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese del procedimento, in mancanza di diversa regolamentazione tra le parti, sono state poste a carico del querelato (Luciano Palazzo). Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento senza rinvio e il difensore del ricorrente ha informato dell'avvenuta remissione e si è associato alla richiesta.
Norme richiamate
Norma che punisce la diffamazione; dalla sentenza emerge che il fatto per cui era stato condannato il ricorrente rientrava in questa fattispecie prima dell'estinzione per remissione della querela.
Rinvio alla causa di giustificazione (esercizio del diritto di critica): era censurata la mancata applicazione di una scriminante connessa all'esercizio del diritto di critica.
Riguarda l'elemento soggettivo del reato; il ricorso deduceva vizio di motivazione circa la sussistenza del dolo richiesto per la fattispecie.
Collegata all'elemento soggettivo e alle forme di imputabilità; il ricorrente contestava la ricostruzione dell'elemento soggettivo da parte dei giudici di merito.
art.59, comma quarto, cod. pen.
Richiamato in relazione alla scriminante/esercizio del diritto di critica; il ricorso sosteneva che talune affermazioni rientravano nella legittima critica e pertanto avrebbero dovuto escludere la responsabilità.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; era dedotta l'applicabilità di tale causa di non punibilità rispetto al fatto in contestazione.
Riguarda le circostanze attenuanti speciali e generiche; il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche.
art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita il campo di ricorso per cassazione; la esposizione dei motivi è stata formulata nei limiti consentiti da tale disposizione.
art.606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Indica i vizi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione) come fondamento dei motivi di cassazione presentati.
Massime di principio
- La remissione della querela, se validamente proposta dall'offeso e accettata dall'imputato, estingue il reato querelabile e determina l'improcedibilità: i giudici devono dichiarare l'estinzione e possono annullare senza rinvio le pronunce impugnate.
- Quando la causa di estinzione interviene durante il procedimento di impugnazione (anche in Cassazione), le questioni di merito dedotte nelle impugnazioni diventano irrilevanti e il processo si chiude per improcedibilità.
- La qualificazione del reato come 'procedibile a querela di parte' (es. diffamazione) è decisiva: la remissione dell'offeso incide sull'azione penale; per reati d'ufficio la remissione non produce lo stesso effetto.
- Le spese processuali, in mancanza di diverso accordo tra le parti, possono essere regolate dalla Corte anche in caso di estinzione per remissione: è possibile che siano poste a carico del querelato come nella fattispecie.
- In presenza di remissione della querela è opportuno comunicare tempestivamente al giudice e alle controparti l'avvenuta remissione e la sua accettazione per evitare inutili ulteriori fasi processuali; il difensore può altresì richiedere l'annullamento senza rinvio quando la remissione rende improcedibile il motivo dell'impugnazione.
- Prima di compiere la remissione della querela l'offeso dovrebbe valutare gli effetti processuali e patrimoniali (ad es. responsabilità per spese), e verificare se esistono profili di interesse pubblico o altri titoli che possano consentire la prosecuzione dell'azione penale indipendentemente dalla querela.
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