Cassazione Penale, Ordinanza n. 30833/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal tribunale per il reato continuato di incauto acquisto, in relazione all'acquisto di datteri di mare, bene la cui acquisizione e commercializzazione sono vietate dalla normativa speciale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la condotta contestata sarebbe stata realizzata con piena consapevolezza della provenienza illecita dei datteri di mare e che, proprio per questo, non sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 712 c.p., ritenuto reato colposo e incompatibile con il dolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha affermato che l'art. 712 c.p. punisce l'acquisto o la ricezione di cose senza averne prima accertata la legittima provenienza quando vi sia motivo di sospettarne la provenienza da reato, e che tale fattispecie è configurabile anche se il reato presupposto è una contravvenzione. Ha inoltre precisato che, in tale ipotesi, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo, non escludendosi la rilevanza della consapevolezza dell'illegittima provenienza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
richiamato solo per la continuazione tra i fatti contestati
integra il reato di incauto acquisto anche quando la cosa proviene da una contravvenzione; la consapevolezza dell'illegittima provenienza non esclude la configurabilità della fattispecie
norma speciale che vieta acquisto e commercializzazione dei datteri di mare, rilevante come fonte dell'illecito presupposto
richiamato per il raffronto: dopo la riforma del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, rilevano anche alcune contravvenzioni come presupposto della ricettazione
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195
menzionato per evidenziare la modifica normativa che ha esteso, in parte, il rilievo delle contravvenzioni come reato presupposto della ricettazione
base normativa implicita per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile
richiamo alla somma da versare alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità colpevole
Massime di principio
- Il reato di incauto acquisto ex art. 712 c.p. è configurabile anche quando la cosa provenga da una contravvenzione, poiché la norma fa riferimento alla provenienza da un "reato" senza ulteriori distinzioni.
- Nell'incauto acquisto, la formula "senza averne prima accertata la legittima provenienza" non esclude la rilevanza della consapevolezza dell'origine illecita del bene; la fattispecie può quindi concorrere, sul piano soggettivo, anche con il dolo.
- Il requisito del "motivo di sospettare" ha funzione oggettiva di delimitazione dell'obbligo di attivarsi per verificare la provenienza della cosa, non di definizione dell'elemento psicologico in sé.
- I riferimenti giurisprudenziali alla distinzione tra ricettazione e incauto acquisto mediante il criterio del dolo operano solo quando, sul piano oggettivo, siano astrattamente configurabili entrambe le fattispecie.
- Il ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, ove siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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