Cassazione Civile, Ordinanza n. 33034/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’amministrazione regionale aveva richiesto la restituzione di contributi concessi per investimenti iniziali nell’industria alberghiera in Sardegna, ritenuti aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. In un precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso della Regione, cassato la decisione d’appello e rigettato nel merito l’opposizione della società beneficiaria, affermando che, in caso di aiuti concessi in violazione dell’art. 108 TFUE, grava sul beneficiario un onere di diligenza nel verificare il contenuto della decisione comunitaria e la procedura di compatibilità, senza potersi affidare al solo comportamento dell’amministrazione nazionale. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione deducendo, con il primo motivo, un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.: secondo la ricorrente, la Cassazione avrebbe erroneamente supposto l’inesistenza della diligenza del beneficiario, nonostante la Corte d’appello avesse già accertato in concreto l’avvenuto assolvimento dell’onere di verifica, sia sul contenuto della decisione pubblicata per estratto sulla GUCE sia sull’assenza di condizioni ostative nelle direttive attuative. Il secondo motivo, qualificato come rescindente, era collegato all’eventuale accoglimento del primo; gli ulteriori profili di revocazione e le censure rescissorie venivano riproposti in via conseguenziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza non integrava un errore di fatto revocatorio, ma mirava in realtà a contestare valutazioni giuridiche e l’interpretazione dei principi affermati nella precedente sentenza. In particolare, ha osservato che la decisione impugnata aveva espressamente affrontato il tema dell’obbligo di diligenza del beneficiario e del legittimo affidamento, escludendo che potessero fondarsi sul solo comportamento della Regione o su una pubblicazione incompleta della decisione comunitaria. Poiché il preteso errore percettivo era smentito dal contenuto stesso della sentenza e riguardava un punto già discusso e deciso nel giudizio definito con la precedente pronuncia, mancavano i presupposti dell’errore revocatorio. L’inammissibilità del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo e delle ulteriori censure. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’errore revocatorio è configurabile solo per un vero errore percettivo su un fatto decisivo non discusso tra le parti; non è utilizzabile per censurare valutazioni giuridiche o l’apprezzamento dei fatti già esaminati dalla sentenza impugnata.
art. 108 TFUE
aiuti di stato concessi in violazione dell’art. 108 TFUE
Le imprese beneficiarie possono fare affidamento sulla regolarità dell’aiuto solo se la concessione è avvenuta nel rispetto della procedura di controllo comunitaria; in difetto, sussiste l’obbligo di restituzione dell’aiuto incompatibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
La norma richiama la disciplina che ha introdotto l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede un errore di percezione su un fatto storico decisivo, non un dissenso sulla valutazione giuridica compiuta dalla sentenza impugnata.
- Non può qualificarsi come errore di fatto la censura che, sotto la veste revocatoria, mira a rimettere in discussione l’affermazione di un principio di diritto o l’interpretazione delle risultanze già esaminate dal giudice.
- Nel regime degli aiuti di Stato, il beneficiario non può invocare il legittimo affidamento se non dimostra di avere verificato il rispetto della procedura comunitaria di controllo della compatibilità dell’aiuto.
- L’obbligo di restituzione di un aiuto incompatibile con il TFUE è tendenzialmente assoluto e non è eludibile mediante il richiamo al comportamento dell’amministrazione erogatrice nazionale, se la procedura comunitaria non è stata rispettata.
- Un fatto già specificamente esaminato e deciso nella sentenza impugnata non può essere posto a base di errore revocatorio, perché manca il requisito della svista percettiva su un punto non controverso e non valutato.
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