Cassazione Civile, Ordinanza n. 23877/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva presentato istanze di rimborso per imposte versate negli anni 2012-2014, sostenendo di avere diritto al beneficio fiscale cd. "Tremonti ambiente" per spese sostenute nel 2010 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L'Amministrazione finanziaria non rispondeva e si formava il silenzio-rifiuto. In primo grado i ricorsi venivano rigettati, ritenendosi la contribuente decaduta dal rimborso. In appello la CTR riformava, riconoscendo il diritto alla restituzione. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 e dell'art. 6 L. n. 388/2000, sostenendo che il beneficio non poteva essere fruito/ripartito negli anni successivi se non era stato richiesto nella dichiarazione relativa all'anno di maturazione del costo, neppure tramite dichiarazione integrativa per il 2010; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 38 D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, assumendo comunque l'intervenuta decadenza dall'istanza di rimborso per decorso del termine quadriennale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il credito/agevolazione doveva essere richiesto nella dichiarazione dell'anno in cui la spesa era maturata, o mediante dichiarazione integrativa relativa a quell'anno; poiché la società non aveva presentato alcuna integrativa per il 2010, non poteva ripartire il costo negli anni successivi per ottenere il rimborso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando gli originari ricorsi della contribuente. Le spese di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo motivo e secondo motivo proposti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3
vizio di violazione di legge denunciato in cassazione
art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998
la Corte lo assume come norma che consente la rettifica della dichiarazione mediante integrativa, ma solo in relazione all'anno in cui il credito o l'agevolazione è maturato
norma attributiva della c.d. Tremonti ambiente, che richiede la corretta indicazione del beneficio nella dichiarazione pertinente
richiamato quale norma sul termine di decadenza per l'istanza di rimborso
art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998
richiamato in relazione alla disciplina delle dichiarazioni integrative e ai limiti temporali del loro utilizzo
art. 384, secondo comma, c.p.c.
la Corte, esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando gli originari ricorsi della contribuente
Massime di principio
- Il contribuente può ripartire negli anni successivi un credito d'imposta maturato in un determinato anno solo se il beneficio è stato tempestivamente richiesto nella dichiarazione relativa all'anno di maturazione, anche tramite dichiarazione integrativa.
- La mancata presentazione di una dichiarazione integrativa riferita all'anno in cui la spesa agevolata è stata sostenuta impedisce di utilizzare successivamente quel costo per ottenere il rimborso negli anni successivi.
- Quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
- Il motivo di ricorso relativo al difetto originario del presupposto dichiarativo assorbe la censura sulla tardività dell'istanza di rimborso se la domanda risulta già inammissibile o infondata per mancata richiesta del beneficio nell'anno corretto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23787/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23789/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23790/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23791/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23794/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23795/2023 del 04/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →