Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1694/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS-/2021 del 22 novembre 2021 (condono C/-OMISSIS-), successivamente notificato, con il quale il Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanistica del Comune di -OMISSIS- ha determinato «il diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 39 Legge n. 724 del 23.12.1994 dalla Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- in data 31.03.1995 e registrata con protocollo -OMISSIS-/1995 posizione C/-OMISSIS-, per opere abusive realizzate in -OMISSIS-» ed ha ordinato alla Azienda Agricola -OMISSIS- -OMISSIS- – s.n.c. di -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- & C. «in qualità di richiedente il condono e responsabile, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 196 della L.R. n. 65/2014, di procedere alla demolizione delle citate opere abusive di cui alle lettere A), B), D) ed E) e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90(novanta) giorni, decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento» avvisando che «decorso il termine l'ordine di demolizione sarà eseguito a cura del Comune e a spese del responsabile»; - nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché incognito

Giustizia amministrativa202200115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria per cinque manufatti e contestuale ordine di demolizione e rimessione in pristino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale che ha respinto una domanda di condono presentata nel 1995 ai sensi dell’art. 39 della l. n. 724/1994 per cinque manufatti realizzati tra il 1966 e il 1984 e destinati all’attività florovivaistica e al rimessaggio di macchinari agricoli. Il primo motivo deduceva che le opere, essendo state realizzate da un ente pubblico, fossero opere pubbliche sottratte al regime ordinario dei titoli edilizi e non necessitassero di sanatoria. Il secondo motivo contestava l’aggravamento procedimentale derivante dalla suddivisione dei manufatti in due gruppi, con distinti preavvisi e richieste istruttorie. Il terzo motivo censurava, quanto ai manufatti A e B, la richiesta di accatastamento e di autocertificazioni sulla strumentalità dei beni all’attività agricola e sulla qualifica di imprenditore agricolo, nonché la mancata acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino; quanto agli immobili C, D ed E, lamentava l’omessa quantificazione degli oneri di sanatoria. Il quarto motivo riguardava l’ordine di demolizione: mancata comunicazione di avvio e mancato contraddittorio specifico, erronea applicazione della disciplina regionale più rigorosa relativa agli interventi privi di permesso di costruire anziché di quella invocata dalle ricorrenti, e carenza di legittimazione passiva della società rispetto alla demolizione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che i manufatti costituissero opere pubbliche di interesse statale, poiché erano destinati ad attività florovivaistiche e accessorie estranee alle funzioni istituzionali dell’ente pubblico; pertanto non era applicabile l’esenzione prevista per le opere pubbliche di interesse statale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti. La stessa presentazione della domanda di sanatoria è stata valorizzata quale indice della consapevolezza dell’assoggettamento delle opere alla disciplina edilizia. Ha poi ritenuto che la suddivisione dell’istruttoria non incidesse sulla validità del provvedimento e fosse comunque giustificata, per gli edifici A e B, dalla richiesta di cambio di destinazione d’uso e dalla necessità del parere dell’Autorità di Bacino e della prospettazione di interventi di messa in sicurezza idraulica. Quanto agli edifici A e B, il diniego era autonomamente sorretto dalla mancata acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino, profilo motivazionale non specificamente impugnato e di per sé idoneo a consolidare il diniego. Quanto agli immobili C, D ed E, il Collegio ha rilevato che gli oneri erano già stati indicati in una nota del 2016 e ribaditi nel preavviso di rigetto del 2021. In relazione all’ordine di demolizione, ha escluso la necessità di un nuovo contraddittorio, poiché l’ordine era conseguenziale al diniego del condono e le garanzie partecipative erano già state assicurate nel procedimento di sanatoria. Ha inoltre ritenuto che i manufatti rientrassero nella nozione di nuova edificazione, comprendente l’installazione non temporanea di strutture destinate a depositi, magazzini o ambienti di lavoro, e quindi fossero soggetti al regime repressivo applicato dal Comune. Infine, ha riconosciuto la legittimazione passiva della società quale responsabile dell’abuso, in quanto soggetto avente la disponibilità dei beni e richiedente il condono, ferma la possibilità di eventuali azioni di rivalsa nei rapporti interni. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti e liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La disciplina speciale prevista per le opere pubbliche di interesse statale non si applica a manufatti destinati ad attività economiche o florovivaistiche estranee alle funzioni istituzionali dell’ente pubblico, anche quando i terreni o i beni siano riconducibili a un soggetto pubblico.
  • La suddivisione dell’istruttoria amministrativa in distinti gruppi di manufatti non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento finale, soprattutto quando la differenziazione sia giustificata da diverse destinazioni d’uso e dalla necessità di acquisire pareri o prescrizioni tecniche ulteriori.
  • Quando il diniego di sanatoria è fondato su più autonome ragioni, la mancata impugnazione specifica di una motivazione idonea da sola a sorreggere il diniego rende irrilevanti le censure rivolte agli altri motivi ostativi.
  • L’ordine di demolizione strettamente conseguenziale al diniego della sanatoria non richiede necessariamente un autonomo nuovo contraddittorio procedimentale, se il destinatario ha già potuto partecipare al procedimento relativo alla domanda di condono.
  • Ai fini dell’ordine di demolizione, la nozione di responsabile dell’abuso può comprendere non solo l’esecutore materiale, ma anche il soggetto, persona fisica o giuridica, che abbia la disponibilità del bene al momento dell’adozione della misura repressiva, inclusi concessionari e conduttori, salva la rivalsa nei rapporti interni.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.