Cassazione Penale, Ordinanza n. 35735/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, titolare di una ditta individuale, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste che lo aveva condannato per avere emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e per non avere presentato, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni IVA per gli anni 2016 e 2017. Ha dedotto due censure: con la prima, violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva reiterata; con la seconda, vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la doglianza sulla recidiva non era stata proposta in appello e che il ricorrente non aveva contestato la sintesi dei motivi d'appello riportata nella sentenza impugnata, sicché la censura era inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura investisse una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, poiché il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, se adeguatamente motivato, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata congrua, perché fondata su precedenti penali gravi e plurimi per reati della stessa natura, indice di maggiore pericolosità e idonei a giustificare l'aggravamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura non dedotta nei motivi di appello e non contestata nella sintesi di quei motivi riportata dalla sentenza impugnata è inammissibile in cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di causa non colpevole di inammissibilità.
Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti può essere sorretto da una motivazione congrua fondata anche solo su alcuni dei parametri previsti dalla norma, senza necessità di analitica esposizione di tutti i criteri.
artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Il ricorso riguarda la condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa presentazione delle dichiarazioni IVA obbligatorie per gli anni indicati.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Una censura proposta per la prima volta in cassazione, quando non risulta devoluta al giudice di appello e non viene contestata la ricostruzione dei motivi d'appello contenuta nella sentenza impugnata, è inammissibile.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è congrua e logicamente coerente.
- Ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio, il giudice può fondare il diniego di un trattamento più favorevole su precedenti penali specifici e plurimi, valorizzandoli come indice di maggiore pericolosità sociale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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