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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37366/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/11/2023 con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze di applicazione della pena (patteggiamenti) relative a fatti di stupefacenti (sentenze del 12/11/2019 e del 13/06/2023). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione nella rideterminazione della pena complessiva: il giudice avrebbe operato una riduzione della pena minima senza indicare dettagliatamente gli aumenti applicati per ciascun reato satellite.

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione perché le sentenze oggetto erano frutto di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): in tali ipotesi, l'art. 188 disp. att. c.p.p. richiede la concorde determinazione della pena detentiva tra condannato e pubblico ministero per poter chiedere la continuazione; il giudice dell'esecuzione non può valutare e determinare la continuazione al di fuori di quello schema, salvo il caso del dissenso ingiustificato del pubblico ministero. La Corte ha altresì precisato che la mancata rilevazione dell'inammissibilità può essere fatta d'ufficio in sede di legittimità (art. 609, comma 2, c.p.p.). Disposti infine la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara - Ufficio GIP dopo l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Quando le condanne sono conseguite con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), l'applicazione della disciplina della continuazione richiede che il condannato concordi con il pubblico ministero l'entità della pena detentiva; il giudice dell'esecuzione non può modificare il giudicato derivante dal negozio processuale se non in presenza di una successiva pattuizione o del dissenso ingiustificato del pubblico ministero.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Indica il presupposto della continuazione (medesimo disegno criminoso) come base della richiesta; tuttavia tale accertamento non è sufficiente, se le condanne sono frutto di patteggiamento, senza l'ulteriore consenso procedurale richiesto dall'art. 188 disp. att.

  • art. 672 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla disciplina della continuazione; richiamata per spiegare che, in caso di patteggiamento, il condannato deve concordare con il pubblico ministero l'entità della pena detentiva per poter chiedere l'applicazione della continuazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e pone limiti alla pena concordabile; l'eventuale pena complessiva derivante dalla continuazione non deve superare il tetto massimo previsto per il patteggiamento e deve ricevere riscontro di congruità dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio, anche al di fuori dei motivi di ricorso, vizi di inammissibilità della domanda (qui: la richiesta di continuazione proposta fuori dallo schema previsto per i patteggiamenti).

  • art. 81 cod. pen.; art. 110 cod. pen.; art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (TU Stup.)

    Norme penali richiamate rispetto al contenuto delle condanne oggetto: recano, rispettivamente, disposizioni sulla continuazione, concorso di persone nel reato e la specifica fattispecie di stupefacenti cui si riferivano le pene concordate.

Massime di principio

  • Se le condanne sono state ottenute con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la richiesta di applicazione della continuazione è ammissibile solo se il condannato e il pubblico ministero concordano l'entità della pena detentiva (art. 188 disp. att. c.p.p.); non è sufficiente provare il "medesimo disegno criminoso" ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
  • Il giudice dell'esecuzione non può, in mancanza del consenso del pubblico ministero, valutare ex novo e determinare la continuazione modificando il giudicato derivante da un negozio processuale, salvo che il dissenso del pubblico ministero sia ingiustificato.
  • Una richiesta di continuazione proposta al di fuori dello schema procedurale previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p. è da considerarsi inammissibile; la mancata rilevazione di tale inammissibilità può essere operata dalla Corte di cassazione d'ufficio (art. 609, comma 2 c.p.p.).
  • Per ottenere la rideterminazione della pena complessiva in ipotesi di patteggiamento è quindi necessario: promuovere una richiesta concordata con il P.M., verificare il rispetto dei limiti di pena patteggiabili e ottenere la valutazione di congruità del giudice dell'esecuzione; in mancanza di questi passaggi, l'atto è viziato e annullabile.
  • Se si intende proporre analoga istanza in futuro, occorre seguire esattamente lo schema previsto dalle norme (concordato fra parti) e il giudice dell'esecuzione dovrà motivare chiaramente gli aumenti applicati e la composizione della pena complessiva.

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