Cassazione Penale, Sentenza n. 40930/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del GIP del Tribunale di Biella del 13/12/2022 con cui gli fu applicata la pena concordata (patteggiamento) per i reati di concorso in rapina, lesioni e furto, deducendo la nullità della sentenza per illegalità del trattamento sanzionatorio. In particolare sostiene che non sarebbe stato quantificato il reale apporto sanzionatorio di ciascuna fattispecie in continuazione e che la rideterminazione del trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto avvenire in rapporto tra cumulo materiale e cumulo giuridico, con conseguente illegittimità della misura applicata.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva affermando che, avverso sentenza che applica la pena nella misura pattuita, non sono ammissibili motivi relativi alla misura della pena se non in ipotesi di pena illegale, situazione non sussistente nel caso. Il giudice di merito aveva individuato il reato più grave e indicato il "quantum" degli aumenti per i reati in continuazione richiamando le determinazioni concordate tra le parti. Di conseguenza il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al rito con contraddittorio scritto; usato per inquadrare la trattazione del ricorso con modalità scritte
Richiamato insieme all'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 per la disciplina del contraddittorio scritto nella trattazione del ricorso
La sentenza di merito aveva riconosciuto le circostanze indicate (attenuanti/elementi di fatto) richiamandole nell'ambito della quantificazione della pena concordata
Massime di principio
- Avverso una sentenza che applica la pena pattuita (patteggiamento) i motivi di cassazione relativi alla misura della pena sono in genere inammissibili, salvo che si prospetti una pena manifestamente illegale (es. oltre i limiti di legge).
- Per rendere ammissibile un ricorso sulla pena in caso di patteggiamento è necessario dimostrare un vizio di legalità della sanzione (per esempio superamento di limiti legali, omissione degli elementi obbligatori nella motivazione, o palese contraddizione con norme inderogabili), non meramente una diversa valutazione delle attenuanti o del cumulo.
- Il giudice che omologa l'accordo deve comunque individuare il reato più grave, indicare le maggiorazioni dovute per la continuazione e fare riferimento alle determinazioni concordate: la mancata indicazione di tali elementi può costituire un profilo censurabile se sì da configurare illegittimità formale o materiale della pena.
- Se si contesta l'apporto sanzionatorio delle singole fattispecie in continuazione, occorre in primo luogo dimostrare che la metodologia usata comporti una violazione di regole di calcolo inderogabili (ad es. errori nel cumulo giuridico vs cumulo materiale) e non limitarsi a dedurre una diversa equità valutativa.
- Chi impugna deve considerare il rischio di inammissibilità e della condanna alle spese e ad eventuali somme alla Cassa delle Ammende: è strategicamente preferibile rivolgere le censure su vizi di diritto o di legittimità formale piuttosto che su questioni di merito della quantificazione della pena concordata.
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