Cassazione Penale, Sentenza n. 2396/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che ha disposto la custodia cautelare in carcere: il ricorrente denunciava violazione di legge e vizi di motivazione perché il Tribunale avrebbe ritenuto operativa la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia carceraria senza valorizzare l'ottemperanza alle prescrizioni degli arresti domiciliari già in corso in altro procedimento; inoltre contestava l'uso dell'argomento della 'saltuarietà dei controlli' e l'omessa considerazione della possibilità di controllo tramite dispositivo elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità del motivo. Ha ritenuto che i giudici d'appello non si siano limitati alla sola considerazione della saltuarietà dei controlli, ma abbiano motivato anche sulla diversa titolarità del reato (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti rispetto a una singola violazione), sulle relazioni dell'indagato con ambienti criminali e sulla concreta possibilità di mantenere contatti e reiterare le condotte anche in costanza di arresti domiciliari e con controllo elettronico. Per tali ragioni il ricorso non ha confutato le osservazioni aggiuntive dei giudici d'appello. Dichiarata l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre disposto gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 74, d.P.R. n. 309/1990
Individua il delitto in materia di stupefacenti che giustifica l'avvio del procedimento; usato per qualificare la gravità e la tipologia del reato (traffico/associazione) rilevante ai fini cautelari
Consente al Pubblico Ministero di proporre appello avverso provvedimenti che dispongono misure cautelari; spiega il ruolo del PM nell'impugnare la sostituzione della misura custodiale
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento della somma alla Cassa delle ammende
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000)
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al criterio sull'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità; qui la Corte ritiene non sussistente tale assenza di colpa, giustificando la sanzione pecuniaria
presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia carceraria (orientamento giurisprudenziale)
Principio secondo cui in presenza di gravi esigenze (es. gravità del reato, rischio di reiterazione, collegamenti con ambienti criminali) la custodia in carcere è ritenuta, in via presuntiva, la misura adeguata; la Corte ha ritenuto che tale presunzione sia stata correttamente confrontata con elementi concreti (diversa gravità dell'illecito, pericolosità e possibilità di mantenere contatti) che giustificano la carcerazione anche rispetto alla condotta passata di ottemperanza agli arresti domiciliari
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare deve contenere motivi specifici e circostanziati: argomentazioni generiche sulla insufficiente valutazione delle misure alternative (es. mera menzione della 'saltuarietà dei controlli') rischiano l'inammissibilità
- La precedente ottemperanza agli arresti domiciliari non è di per sé sufficiente a escludere la custodia in carcere se l'autorità giudicante dimostra, con elementi concreti, la diversa gravità del reato, la pericolosità dell'indagato e la possibilità materiale di mantenere contatti criminali o reiterare il reato anche sotto controllo elettronico
- Nel giudizio di legittimità conta la capacità del ricorrente di confutare le osservazioni specifiche del giudice d'appello: bisogna indicare prova o errori logici-percettivi nelle valutazioni aggiuntive (es. sulla pericolosità e sulle modalità di controllo), non limitarsi a enunciazioni teoriche
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); occorre valutare il rischio di tali conseguenze prima di proporre impugnazioni generiche
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