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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10031/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato ammesso alla messa alla prova con provvedimento non impugnato (udienza del 23/01/2024). In udienza successiva, dopo il subentro di diverso giudicante e in occasione di una 'nuova calendarizzazione del processo', la messa alla prova è stata revocata invocando i plurimi precedenti penali dell'imputato. Il ricorrente deduceva (i) violazione delle norme che regolano l'ammissione e la revoca della messa alla prova (art.168-bis, art.168-quater cod. pen.), perchè la revoca non si sarebbe fondata su una delle cause tassative previste dall'art.168-quater; e (ii) violazione del contraddittorio e nullità perché la revoca è stata decisa senza la preventiva udienza camerale fissata ai sensi dell'art.127 cod. proc. pen. e senza l'avviso alle parti previsto dall'art.464-octies, comma 2, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la revoca è stata disposta senza la preventiva udienza camerale con avviso alle parti (violazione dell'art.464-octies, comma 2, e art.127 cod. proc. pen.) e che la mera rivisitazione della prognosi sulla recidiva basata sui precedenti penali non rientra tra le cause tassative di revoca previste dall'art.168-quater (che richiedono, tra l'altro, la commissione di un nuovo delitto durante il periodo di prova). Per tali motivi il provvedimento impugnato è affetto da nullità generale a regime intermedio (art.178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) e per le altre ragioni di merito va annullato. La Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    Disciplina i presupposti per l'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova; qui è richiamato per indicare che il giudice originario aveva ritenuto sussistenti i presupposti e aveva formulato una prognosi favorevole circa il futuro comportamento dell'imputato.

  • art. 168-quater cod. pen.

    Elenca le cause tassative di revoca della sospensione con messa alla prova (grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni; rifiuto della prestazione di lavoro di pubblica utilità; commissione, durante il periodo di prova, di nuovo delitto non colposo o reato della stessa indole). La Corte ha interpretato la norma nel senso che la mera rivisitazione della prognosi sulla recidiva basata sui precedenti penali non costituisce di per sé una delle cause di revoca.

  • art. 133 cod. pen.

    Contiene i parametri per la determinazione della pena/prognosi; è richiamato perché nella fase di ammissione alla prova il giudice aveva valutato i parametri di cui all'art.133 nel formulare la prognosi favorevole.

  • art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, ai fini della revoca dell'ammissione alla prova, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'art.127 e dà avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. La Corte ha affermato che la revoca può essere pronunciata solo dopo questa interlocuzione e con preavviso, per assicurare il contraddittorio.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola l'udienza camerale e il contraddittorio in tale sede; la Corte ha richiamato l'obbligo di fissare l'udienza camerale ai sensi di questo articolo prima di revocare la messa alla prova.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la nullità generale a regime intermedio. La Corte ha ritenuto che la mancata indicazione dell'oggetto del procedimento e l'assenza dell'avviso configurino tale nullità, in quanto violano il principio del contraddittorio.

  • art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato per segnalare che l'ordinanza di ammissione alla prova non era stata impugnata nei termini previsti; la Corte nota che l'ordinanza originaria era quindi inequivocabilmente efficace e non impugnata.

Massime di principio

  • La revoca della messa alla prova richiede procedure specifiche: deve essere preceduta da udienza camerale fissata ai sensi dell'art.127 cod. proc. pen. con avviso alle parti (art.464-octies, comma 2). Senza questo contraddittorio la decisione è affetta da nullità.
  • Le cause di revoca sono tassative (art.168-quater): violazioni gravi del programma, rifiuto del lavoro di pubblica utilità, o commissione di nuovo delitto durante il periodo di prova. Una mera rivalutazione prognostica basata sui precedenti penali non è di per sé idonea a giustificare la revoca.
  • Il cambiamento del giudicante non legittima automaticamente una revisione senza contraddittorio di un provvedimento di ammissione alla prova già non impugnato: il nuovo giudice deve rispettare le stesse garanzie procedurali prima di revocare.
  • In presenza di revoca pronunciata senza il prescritto avviso e udienza, il rimedio principale è l'annullamento per nullità intermedia e la restituzione degli atti al giudice di merito per il regolare prosieguo.
  • Per prevenire il rischio di nullità, le parti interessate devono vigilare sulla corretta fissazione dell'udienza di revoca e chiedere espressamente l'osservanza degli obblighi di avviso e contraddittorio se la decisione di merito pare basarsi su elementi non contemplati dall'art.168-quater.

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