Cassazione Civile, Ordinanza n. 05846/2026 del 15/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatrice per il saldo dei lavori di messa in sicurezza di una ex discarica eseguiti per la committente. La committente si opponeva deducendo che il credito non fosse esigibile perché l'appaltatrice aveva prodotto un DURC con irregolarità contributive e, in presenza di DURC negativo, il pagamento sarebbe stato precluso. Il Tribunale respingeva l'opposizione ritenendo che l'ammissione dell'appaltatrice al concordato preventivo integrasse una causa legale di sospensione dei pagamenti tale da far considerare sussistente la regolarità contributiva ai sensi della disciplina sul DURC. La Corte d'appello confermava, affermando che, in caso di procedura concorsuale, l'appaltatore non può adempiere agli obblighi previdenziali e che il giudice ordinario può verificare incidenter tantum i presupposti dell'esimente anche disapplicando l'eventuale provvedimento amministrativo dell'INPS. In Cassazione la committente proponeva cinque motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c.; violazione del D.M. 24 ottobre 2007 in tema di DURC; motivazione apparente o incomprensibile ex art. 132 c.p.c.; violazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002; violazione dell'art. 96 c.p.c. anche quanto alla liquidazione del danno/sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi di ricorso perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: nel fascicolo telematico non risultava depositata la documentazione idonea a comprovare la notificazione della sentenza impugnata nella data indicata nel ricorso. Poiché la notificazione del ricorso per cassazione era avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, e la data di inserimento nel registro cronologico non è rilevante ai fini della decorrenza del termine, il vizio è stato ritenuto insanabile. La Corte richiama il principio per cui, quando nel ricorso si dichiara l'avvenuta notificazione della sentenza, sorge l'onere di depositare entro l'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza con relata o con la prova della notifica via PEC, senza possibilità di sanatoria successiva ex art. 372 c.p.c. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile; la ricorrente è condannata alle spese di legittimità e, in applicazione dell'art. 96 c.p.c., a una somma in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, ma il merito della censura non viene esaminato per improcedibilità.
Richiamato come parametro ermeneutico nel primo motivo, senza scrutinio nel merito.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Indica i vizi denunciati nei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito per improcedibilità.
art. 2 D.M. 24 ottobre 2007
Richiamato nel secondo motivo in tema di regolarità contributiva/DURC.
art. 3 D.M. 24 ottobre 2007
Richiamato nel secondo motivo in tema di regolarità contributiva/DURC.
art. 5 D.M. 24 ottobre 2007
Richiamato nel secondo motivo; la controversia verte sulla regolarità contributiva in presenza di concordato preventivo.
Richiamato nel terzo motivo come vizio di motivazione apparente/incomprensibile.
Richiamato nel quarto motivo come norma sulla decorrenza degli interessi nelle transazioni commerciali, ma non esaminato nel merito.
Richiamato nel quarto motivo come norma sulla decorrenza degli interessi nelle transazioni commerciali, ma non esaminato nel merito.
La Corte ritiene integrati i presupposti per la condanna della ricorrente sia alla sanzione in favore della controparte sia al pagamento in favore della cassa delle ammende.
La mancata produzione della sentenza notificata entro il termine previsto comporta improcedibilità del ricorso.
Non consente di recuperare con produzione tardiva l'omissione del deposito della sentenza notificata.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Base della proposta di definizione accelerata e della decisione in camera di consiglio; la Corte vi collega anche le conseguenze ex art. 96 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato nel ragionamento di merito dei giudici di merito come norma che vieta al debitore in concordato di pagare crediti anteriori.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiara di aver notificato la sentenza impugnata, deve depositare nel termine dell'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza munita della relata di notifica o della prova equivalente della notifica via PEC; in difetto il ricorso è improcedibile se dalla documentazione agli atti non risulta con certezza la decorrenza del termine breve.
- L'omesso deposito della sentenza notificata non può essere sanato con successiva produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c., perché l'onere di documentazione discende dalla stessa dichiarazione di avvenuta notifica contenuta nel ricorso.
- La data di inserimento della sentenza nel registro cronologico non equivale alla data di notificazione e non è idonea, da sola, a far decorrere il termine breve d'impugnazione.
- In presenza di improcedibilità dell'impugnazione, la Corte può applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
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