Cassazione Civile, Ordinanza n. 25119/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un contratto professionale stipulato il 31/5/2004. In primo grado il Tribunale aveva pronunciato una decisione poi riformata dalla Corte d'appello di Venezia, che ha dichiarato la nullità del contratto professionale e ha rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento proposta dal professionista nei confronti della controparte, condannandolo inoltre alla restituzione di Euro 8.704,00 oltre interessi. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi contro la sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, il difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando il decesso dell'assistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso intervenuta a seguito della morte del ricorrente assistito dal difensore. Ha inoltre condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore delle controricorrenti, liquidandole in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
L'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dalla norma non si applica in via analogica al giudizio di cassazione, che è configurato come processo di avvocati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza dell'impugnazione, nei limiti applicativi previsti dalla norma richiamata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non opera, neppure per analogia, l'istituto dell'interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte, poiché il giudizio di legittimità è strutturalmente un processo dominato dall'attività del difensore.
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità, il ricorrente può essere condannato alle spese in favore della parte resistente secondo il principio di causalità.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 è norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione, non anche all'estinzione.
Come è indicizzato
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