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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01812/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali relativi all’assistenza difensiva prestata in due procedimenti penali. Il destinatario del decreto propose opposizione davanti al Tribunale, deducendo l’incompetenza territoriale e, nel merito, l’esistenza di un diverso accordo sul compenso già parzialmente o integralmente corrisposto. Il Tribunale dichiarò l’opposizione inammissibile ritenendo applicabile il rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 e considerando tardivo il deposito dell’atto di citazione introduttivo, anziché del ricorso. In appello, l’opponente sostenne che quel rito non fosse applicabile alle prestazioni giudiziali penali e, comunque, che il giudizio di primo grado fosse stato trattato in concreto con rito ordinario; pertanto la decisione avrebbe dovuto essere appellabile. La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 28 L. 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011 per avere esteso il rito speciale anche a contestazioni sull’an debeatur; 2) violazione delle stesse norme per l’affermazione che il procedimento speciale si applichi anche ai compensi per prestazioni giudiziali penali; 3) omesso esame della natura penale delle prestazioni, rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la controversia avente a oggetto compensi per prestazioni difensive svolte in materia penale non rientri nell’ambito dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, che concerne le controversie di cui all’art. 28 L. 794/1942 relative a prestazioni giudiziali in materia civile. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il giudizio di primo grado era stato in sostanza trattato secondo il rito ordinario e definito con sentenza collegiale, sicché l’impugnazione era stata correttamente proposta con appello, non con ricorso per cassazione. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità dell’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La disciplina speciale per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali prevista dall’art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica alle controversie rientranti nell’ambito dell’art. 28 L. 794/1942, cioè alle prestazioni giudiziali in materia civile, e non si estende alle prestazioni difensive rese in materia penale.
  • Quando il giudizio di primo grado sia stato in concreto trattato secondo il rito ordinario e definito con sentenza, il mezzo di impugnazione va individuato tenendo conto della forma effettivamente assunta dal procedimento e del principio dell’apparenza, con conseguente ammissibilità dell’appello contro una pronuncia formalmente qualificata come sentenza.
  • La qualificazione data dal giudice al provvedimento e al rito non può prevalere, ai fini dell’impugnazione, sugli elementi processuali concreti che rivelano lo svolgimento del giudizio secondo il rito ordinario.
  • Se la controversia sui compensi professionali esula dall’ambito del rito speciale, la decisione che la definisce è appellabile secondo le regole ordinarie e non è soggetta all’immediato ricorso per cassazione previsto per le ordinanze rese nel procedimento speciale.
  • In caso di errore del giudice di merito nell’individuazione del rito applicabile e del mezzo di impugnazione, la sentenza di inammissibilità dell’appello va cassata con rinvio affinché la causa sia esaminata nel merito dal giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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