Cassazione Civile, Ordinanza n. 01812/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali relativi all’assistenza difensiva prestata in due procedimenti penali. Il destinatario del decreto propose opposizione davanti al Tribunale, deducendo l’incompetenza territoriale e, nel merito, l’esistenza di un diverso accordo sul compenso già parzialmente o integralmente corrisposto. Il Tribunale dichiarò l’opposizione inammissibile ritenendo applicabile il rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 e considerando tardivo il deposito dell’atto di citazione introduttivo, anziché del ricorso. In appello, l’opponente sostenne che quel rito non fosse applicabile alle prestazioni giudiziali penali e, comunque, che il giudizio di primo grado fosse stato trattato in concreto con rito ordinario; pertanto la decisione avrebbe dovuto essere appellabile. La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 28 L. 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011 per avere esteso il rito speciale anche a contestazioni sull’an debeatur; 2) violazione delle stesse norme per l’affermazione che il procedimento speciale si applichi anche ai compensi per prestazioni giudiziali penali; 3) omesso esame della natura penale delle prestazioni, rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la controversia avente a oggetto compensi per prestazioni difensive svolte in materia penale non rientri nell’ambito dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, che concerne le controversie di cui all’art. 28 L. 794/1942 relative a prestazioni giudiziali in materia civile. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il giudizio di primo grado era stato in sostanza trattato secondo il rito ordinario e definito con sentenza collegiale, sicché l’impugnazione era stata correttamente proposta con appello, non con ricorso per cassazione. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità dell’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo
art. 28 della legge n. 794/1942
norma letta come riferita alle controversie sui compensi per prestazioni giudiziali in materia civile
art. 14 del d.lgs. n. 150/2011
norma ritenuta applicabile solo alle controversie ricomprese nell’art. 28 L. 794/1942 e non alle prestazioni giudiziali penali
richiamato come possibile forma del procedimento sommario di cognizione, alternativa al rito ordinario, per le controversie non attratte dal rito speciale
richiamato per la difesa personale del controricorrente
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato quale indice del fatto che il primo grado è stato trattato con rito ordinario
richiamati come ulteriori indici della trattazione del primo grado con rito ordinario
art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 150/2011
richiamato per affermare che la disciplina del mutamento di rito opera nelle controversie promosse nei modelli regolati dal decreto
richiamato nel contesto del regime di impugnazione delle ordinanze rese nel rito speciale
art. 28 della legge n. 794/1942
richiamato nel contesto del rito speciale per compensi professionali
indice del rito ordinario
indice del rito ordinario
Massime di principio
- La disciplina speciale per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali prevista dall’art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica alle controversie rientranti nell’ambito dell’art. 28 L. 794/1942, cioè alle prestazioni giudiziali in materia civile, e non si estende alle prestazioni difensive rese in materia penale.
- Quando il giudizio di primo grado sia stato in concreto trattato secondo il rito ordinario e definito con sentenza, il mezzo di impugnazione va individuato tenendo conto della forma effettivamente assunta dal procedimento e del principio dell’apparenza, con conseguente ammissibilità dell’appello contro una pronuncia formalmente qualificata come sentenza.
- La qualificazione data dal giudice al provvedimento e al rito non può prevalere, ai fini dell’impugnazione, sugli elementi processuali concreti che rivelano lo svolgimento del giudizio secondo il rito ordinario.
- Se la controversia sui compensi professionali esula dall’ambito del rito speciale, la decisione che la definisce è appellabile secondo le regole ordinarie e non è soggetta all’immediato ricorso per cassazione previsto per le ordinanze rese nel procedimento speciale.
- In caso di errore del giudice di merito nell’individuazione del rito applicabile e del mezzo di impugnazione, la sentenza di inammissibilità dell’appello va cassata con rinvio affinché la causa sia esaminata nel merito dal giudice competente.
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