Cassazione Penale, Sentenza n. 13751/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per detenzione di stupefacenti (kg 115,72 marijuana; kg 1,00 hashish; gr. 745 cocaina) e per la illecita detenzione/ricettazione di sette pistole (quattro clandestine) e 135 cartucce. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990 (aggravante dell'ingente quantità) e vizio di motivazione per l'omessa determinazione del principio attivo della sostanza, lamentando l'assenza di consulenza chimica e sostenendo che tale omissione poteva incidere sulla configurabilità dell'aggravante e quindi sulla possibilità di sostituire la custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva. Richiamava giurisprudenza sulle modalità di accertamento dell'aggravante e sulla non sempre indispensabile perizia chimica in sede cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha motivato che il ricorrente non aveva interesse ad impugnare la sussistenza dell'aggravante ai fini della custodia cautelare perché l'applicazione dell'aggravante non comportava effetti immediati sulla qualificazione della misura ('an' o 'quomodo') né sul calcolo della durata massima della custodia, dato che erano già contestati altri reati (detenzione di cocaina e detenzione di armi) che da soli determinavano gli stessi limiti edittali della custodia. Perciò la doglianza non poteva incidere sulla misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2 (aggravante dell'ingente quantità)
L'aggravante è rilevante in sede cautelare solo se la sua applicazione produce effetti immediati sulla modalità o sulla durata della misura cautelare; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non rilevasse perché altri reati già comportavano identici limiti edittali
d.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 4
Norme che disciplinano i reati di detenzione di stupefacenti; qui la contestazione includeva diverse sostanze e, in particolare, la detenzione di cocaina e di armi che hanno inciso sul computo dei limiti edittali della custodia cautelare
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Norma che consente la requisitoria scritta del Procuratore generale; nel procedimento il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Disposizione procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando il ricorrente è detenuto; la Corte ha disposto tale adempimento
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza del tribunale del riesame che contesta una circostanza aggravante è ammissibile solo se la partecipazione dell'aggravante produce effetti immediati sulla qualificazione o sulla durata massima della misura cautelare; in assenza di tali effetti sussiste carenza di interesse e il ricorso è inammissibile
- Quando sono contestati più reati, la rilevanza cautelare di un'aggravante relativa a un singolo reato può essere irrilevante se altri reati già giustificano la stessa misura o la stessa durata massima della custodia
- In sede cautelare la mancata perizia chimica non rende automaticamente infondata la contestazione sull'identità della sostanza: può essere sufficiente l'uso di test preliminari (narcotest) salvo che il ricorrente dimostri che l'assenza di analisi incide concretamente sulla decisione cautelare
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare invocando l'erronea applicazione di un'aggravante è necessario dimostrare non solo errori di accertamento, ma anche che tali errori abbiano rilevanza immediata e concreta sulla misura adottata
- Le impugnazioni manifestamente infondate o prive di interesse possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma alla cassa delle ammende)
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