Cassazione Civile, Ordinanza n. 12249/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dall’agente della riscossione, deducendone la carenza di motivazione e l’omessa notifica degli atti presupposti, oltre all’eccezione di difetto di legittimazione passiva per crediti riferiti al defunto marito, rispetto ai quali la stessa dichiarava di non avere accettato l’eredità. La CTP aveva accolto il ricorso; in appello la decisione veniva riformata con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata riportava correttamente nell’intestazione i dati del giudizio, ma nella motivazione faceva riferimento a un diverso processo: numero di R.G. errato, diversa posizione delle parti, diverso atto impugnato e diversa sentenza di primo grado; inoltre avrebbe sostanzialmente riprodotto la motivazione di un’altra decisione resa tra le stesse parti in una controversia diversa e, anche nel dispositivo, avrebbe indicato in modo erroneo le posizioni processuali. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha rilevato che, al di là di alcuni errori formali nell’intestazione, la sentenza impugnata conteneva nella parte espositiva e motivazionale riferimenti a un giudizio diverso da quello in esame, con totale disallineamento tra oggetto del contendere, parti, atto impugnato e sentenza appellata; anche il dispositivo risultava privo di collegamento con i fatti e gli atti del processo. Ne ha tratto la conseguenza della nullità della sentenza per totale assenza di motivazione. Per effetto dell’accoglimento del ricorso, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la motivazione; la sua totale assenza o la motivazione solo apparente determina nullità.
È richiamato quale norma che impone una motivazione effettiva e riconducibile alla controversia decisa.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la decisione deve essere motivata in modo idoneo; la motivazione che non corrisponde al caso concreto integra nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante è deducibile come vizio processuale in cassazione.
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando la motivazione non è riferibile alla controversia decisa e risulta sostanzialmente sovrapposta o copiata da un diverso giudizio, sicché manca il necessario collegamento logico tra fatti, domande e decisione.
- L’errore meramente materiale nell’intestazione non esclude la validità della sentenza, ma quando l’errore investe la motivazione e il dispositivo fino a renderli incompatibili con gli atti di causa, la decisione è affetta da nullità per motivazione apparente o inesistente.
- Nel processo tributario, come in generale nel processo civile, il requisito motivazionale è soddisfatto solo se la ragione della decisione consente di comprendere la controversia concreta e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La denuncia di motivazione apparente può condurre alla cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della causa.
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