Cassazione Penale, Ordinanza n. 19779/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando così la sentenza di condanna pronunciata in appello. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna di due imputati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei ricorrenti proponeva un unico motivo con cui denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; l'altro ricorrente articolava un primo motivo analogo sulla responsabilità e un secondo motivo relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze sulla responsabilità erano generiche e riproduttive di censure già esaminate dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva valorizzato la sussistenza di tutti i presupposti del reato. Quanto al secondo motivo del secondo ricorrente, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado e che la Corte d'appello aveva congruamente motivato sull'impossibilità di riconoscerne la prevalenza nel giudizio di bilanciamento con la recidiva.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte rileva che la motivazione di merito aveva individuato tutti i presupposti del reato.
Le circostanze attenuanti generiche risultavano già concesse in primo grado; la censura sulla loro mancata applicazione è stata ritenuta infondata nella parte in cui contestava il trattamento sanzionatorio in appello.
La Corte d'appello aveva escluso un bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.
Base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in affermazioni generiche o meramente riproduttive di doglianze già vagliate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione dell'affermazione di responsabilità richiede un effettivo confronto con l'apparato argomentativo della decisione di appello: la mera reiterazione di critiche già respinte non è idonea a superare la motivazione di merito.
- La doglianza sulle circostanze attenuanti generiche è infondata quando esse siano già state riconosciute e il giudice abbia motivato in modo non illogico sul bilanciamento con la recidiva.
- In presenza di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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