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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27758/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato per un immobile in Roma. La promissaria acquirente agiva per ottenere il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., sostenendo che la venditrice non si era presentata alla stipula definitiva. La venditrice replicava di aver correttamente dichiarato la risoluzione di diritto per violazione di un termine essenziale e di poter trattenere la caparra. In primo grado la domanda della promissaria acquirente veniva accolta, anche quanto al risarcimento dei danni. In appello, la venditrice chiedeva il riconoscimento dell'inadempimento della controparte e della legittimità del recesso; la promissaria acquirente, a sua volta, domandava anche il ristoro dei danni ulteriormente maturati dopo la sentenza di primo grado, consistenti in ulteriori canoni di locazione e ulteriori spese sopportate per la necessità di stipulare una nuova locazione. La corte territoriale rigettava l'appello e dichiarava inammissibile la nuova pretesa risarcitoria perché proposta per la prima volta in appello. Con il ricorso per cassazione, la promissaria acquirente denunciava la violazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che tale norma consente espressamente, in appello, di domandare i danni sofferti dopo la sentenza impugnata, purché si tratti di danni della stessa natura e derivanti dalla persistenza del medesimo fatto lesivo già dedotto e risarcito in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico: ha affermato che la domanda di risarcimento dei danni sopravvenuti dopo la sentenza di primo grado non può essere automaticamente qualificata come nuova e inammissibile, ma deve essere verificato se riguardi danni ulteriori della stessa natura, fondati sul medesimo fatto causativo già dedotto in primo grado e ancora persistente nel giudizio di impugnazione. Poiché la corte d'appello aveva omesso tale verifica e si era limitata a dichiarare inammissibile la domanda perché formulata per la prima volta in appello, la sentenza è stata cassata limitatamente a tale statuizione, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    possono domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa

    consente eccezionalmente in appello la domanda di danni maturati dopo la sentenza impugnata, purché si tratti di danni ulteriori della stessa natura e derivanti dalla persistenza del medesimo fatto lesivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla corretta impostazione del giudizio di appello

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la domanda di risarcimento dei danni sopravvenuti dopo la sentenza di primo grado non è, di per sé, nuova e inammissibile, poiché l'art. 345 c.p.c. ne consente la proposizione entro i limiti ivi previsti.
  • Per applicare correttamente l'art. 345 c.p.c., il giudice di appello deve verificare se i danni richiesti siano ulteriori ma omogenei rispetto a quelli già domandati e riconosciuti in primo grado, e se derivino dalla persistenza del medesimo fatto lesivo.
  • La preclusione alla domanda di danni ulteriori non può essere affermata in modo automatico solo perché la liquidazione di primo grado sia avvenuta in via equitativa; tale profilo richiede una valutazione di merito specifica.
  • La ratio dell'art. 345 c.p.c. è evitare il frazionamento innaturale delle pretese relative a interessi, frutti, accessori e danni, consentendo la tutela anche per i pregiudizi maturati dopo la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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