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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31204/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura è stata ritenuta non specifica perché sostanzialmente riproduttiva di argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna, ossia l'evasione

  • art. 131-bis c.p.

    la richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta inammissibilmente dedotta in cassazione per difetto di specificità, perché riproduttiva di censure già vagliate e disattese in appello

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza autonoma specificità, censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere veicolata con una censura specifica e non meramente reiterativa delle questioni già decise nei gradi di merito; in difetto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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