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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17379/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della detrazione del presofferto nella misura di anni dieci (periodo di pena concretamente espiato in relazione alla sentenza della Corte d'assise di Caltanissetta del 13/02/1999 per il reato di cui all'art.416-bis c.p.), anziché la detrazione di anni quattro già riconosciuta dalla Procura generale con provvedimento del 30/01/2023. L'istante sosteneva che, essendo le due sentenze state riunite sotto il vincolo della continuazione dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 25/06/2021 (che aveva determinato un aumento per continuazione di anni quattro), la pena complessiva di anni diciannove e mesi sei avrebbe dovuto subire la detrazione dell'intero periodo di dieci anni espiati, e non solo dei quattro anni attribuiti a titolo di continuazione. In sede di motivi aggiunti si eccepiva anche la violazione dell'art.663 c.p.p. e un presunto travisamento della domanda difensiva operato dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, confermando che il periodo di custodia cautelare e la pena espiata possono essere computati a titolo di presofferto solo con riferimento a reati commessi anteriormente a quei periodi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di condanne concorrenti inflitte in tempi diversi, non è possibile effettuare un unico cumulo delle pene e poi detrarre integralmente un presofferto che si riferisce a periodi anteriori o successivi a singole condanne, perché ciò comporterebbe il computo del presofferto anche con riferimento a reati commessi successivamente alla detenzione, in contrasto con l'art.657, comma 4, c.p.p. Inoltre è stato affermato che il riconoscimento della continuazione non unifica i reati agli effetti dell'art.657 c.p.p.: la continuazione, nella determinazione della pena complessiva, non fa sì che la differenza tra cumulo materiale e pena complessiva venga automaticamente imputata alla detenzione già scontata. Per i reati associativi la delimitazione temporale è quella risultante dall'accertamento in sentenza e la prosecuzione della condotta richiede nuova contestazione. Conseguentemente la richiesta di detrazione dei dieci anni è stata ritenuta infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Indica il reato di associazione mafiosa al quale si riferisce la condanna del 13/02/1999; non è oggetto di interpretazione particolare nella decisione, ma identifica la fattispecie per la quale è stato espiato il periodo di pena invocato come presofferto.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, la custodia cautelare e la pena espiata "sine titulo" si computano solo con riferimento a reati commessi anteriormente; non è ammesso detrarre un periodo di presofferto con riferimento a reati commessi successivamente alla detenzione.

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore previsto limita la pena da applicare nella successione di reati (detentive temporanee) al massimo di 30 anni in relazione alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare e la pena inflitta per il nuovo reato; non impedisce però che nel corso della vita la detenzione complessiva superi i 30 anni, e va applicato nella formazione dei cumuli parziali.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Rilevato dal difensore nei motivi aggiunti come norma richiamata per censurare il travisamento della domanda; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sul punto, confermando che il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato l'istanza come richiesta di detrazione del periodo espiato rispetto alla pena complessiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art.657 c.p.p. e all'erronea valutazione dei fatti e del diritto da parte del giudice territoriale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il periodo di custodia cautelare e la pena già espiata possono essere computati a titolo di presofferto solo con riferimento a reati commessi anteriormente a quei periodi; non si possono detrarre periodi di detenzione riferibili a fatti successivi al reato oggetto di esecuzione.
  • Quando vi sono più condanne inflitte in tempi diversi, va effettuato un cumulo parziale progressivo: si deve detrarre, per ciascuna condanna, solo la pena già espiata relativa a reati antecedenti, evitando un unico cumulo e una successiva detrazione globale che potrebbe computare indebitamente presofferto relativo a reati successivi.
  • Il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, e la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore rispetto al cumulo materiale, non comportano automaticamente che la differenza sia imputabile alla detenzione già scontata; ai fini dell'art.657 c.p.p. i reati devono essere scomposti nelle singole violazioni e valutati temporalmente.
  • La norma moderatrice dell'art.78 c.p. va applicata con riguardo al residuo delle pene ancora da espiare al momento della commissione di un nuovo reato e alla pena per quest'ultimo, non come limite alla detenzione cumulata nell'arco della vita.
  • Nel caso di reati associativi, la delimitazione temporale del reato è quella risultante dall'accertamento in sentenza; la prosecuzione della partecipazione all'associazione, se oggetto di nuova contestazione, può dar luogo a una nuova condanna che potrà essere posta in continuazione ma non altera il computo del presofferto già maturato per fatti anteriori.

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