Cassazione Penale, Sentenza n. 17381/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Orlando ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Taranto aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena (pena residua: 1 anno di reclusione) per inadempimento dell'obbligo di versare la somma di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento. Il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 165 e 168 c.p. e violazione dell'art. 3 Cost., sostenendo che l'inadempimento non era volontario ma dipendente da gravi difficoltà economiche (collocamento in cassa integrazione, domanda Naspi), che era stato concordato con la parte civile un piano di rateizzazione (rate mensili di euro 150,00) e che erano stati effettuati versamenti parziali a partire dal 6/6/2023. Ha inoltre sottolineato la necessità di verificare se gli altri obbligati in solido avessero già adempiuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo esame. La Corte ha censurato il giudice dell'esecuzione per non aver valutato la documentazione prodotta dalla difesa (certificazioni reddituali, cassa integrazione, domanda Naspi, prova dell'accordo di rateizzazione e dei pagamenti parziali) e per aver ritenuto l'inadempimento come automatico presupposto di revoca senza verificare l'eventuale assoluta impossibilità o l'estrema difficoltà dell'adempimento. La Corte ha, tuttavia, confermato che l'accordo di rateizzazione non integra novazione dell'obbligazione ma ha comunque rilevato che la documentazione deve essere esaminata per valutare la sussistenza di una difficoltà estrema ad adempiere.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di obblighi; l'inosservanza di tali obblighi non determina automaticamente la revoca del beneficio: il condannato può allegare l'assoluta impossibilità o l'estrema difficoltà dell'adempimento e compete al giudice dell'esecuzione verificarne l'attendibilità e rilevanza.
art. 168 cod. pen.
Norme procedurali relative all'esecuzione e alle conseguenze dell'inadempimento di condizioni relative ai benefici della sospensione condizionale; richiamata nella censura per indebita applicazione, con implicita necessità di corretta valutazione degli elementi probatori economici e documentali.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente per censurare la decisione (probabile richiamo al principio di eguale tutela o ragionevolezza), ma la Corte di cassazione ha motivato l'annullamento sulla base della mancata valutazione della prova documentale e dei principi già espressi in giurisprudenza; non è stata pronunciata una declaratoria specifica di violazione dell'art. 3.
Massime di principio
- L'inadempimento di un obbligo posto a condizione della sospensione condizionale della pena non comporta automaticamente la revoca del beneficio: il condannato può allegare l'assoluta impossibilità o l'estrema difficoltà di adempiere e il giudice deve valutare documenti e prove al riguardo.
- La prova della difficoltà economica richiede documentazione ufficiale (certificazioni dei redditi, attestazioni di cassa integrazione, domande Naspi, estratti conto, ricevute di versamento) e va esaminata dal giudice dell'esecuzione prima di disporre la revoca.
- Un accordo con la parte civile per la rateizzazione del pagamento non costituisce di per sé novazione dell'obbligazione scaturente dalla sentenza, ma costituisce elemento probatorio rilevante della volontà di adempiere e della concreta possibilità (se accompagnato da effettivi versamenti).
- Il comportamento del condannato va valutato anche in base alla tempestività delle iniziative poste in essere: atti iniziati solo dopo la notifica del procedimento di accertamento possono essere considerati tardivi, ma ciò non esclude la necessità di valutare la buona fede e le effettive condizioni economiche.
- Se la condanna è in solido, il giudice dell'esecuzione deve verificare se altri condebitori abbiano adempiuto, perché la situazione degli altri obbligati può influire sull'effettiva responsabilità materiale del singolo sottoposto alla condizione.
- In situazioni analoghe è utile che la difesa produca tempestivamente, e prima dell'udienza di verifica, tutta la documentazione probatoria attestante redditi, stato occupazionale, piani di pagamento concordati e ricevute di pagamenti parziali, nonché comunicazioni intercorse con la parte civile e con gli altri obbligati.
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