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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17378/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la precedente dichiarazione di estinzione della pena per decorso del tempo relativa alla sentenza n.328/2006 (dichiarata irrevocabile il 21/07/2008) e che aveva respinto la richiesta del Pubblico ministero di pronunciare la declaratoria di estinzione ex art.173 cod. pen., sulla base del rilievo che il beneficio della sospensione condizionale era stato revocato con provvedimento del 22/06/2016, divenuto esecutivo il 15/09/2016, per cui il termine quinquennale per l'estinzione non sarebbe ancora maturato. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione del principio della domanda, del contraddittorio e del diritto di difesa per aver deciso l'incidente di esecuzione senza fissare udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen.; (2) errata interpretazione dell'art.173 cod. pen. quanto alla decorrenza del termine di estinzione della pena, anche con riferimento al 15/09/2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione delle formalità dell'incidente di esecuzione e mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio), dichiarando la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata. Non è stata affrontata nel merito la questione sostanziale circa la decorrenza del termine per l'estinzione della pena ex art.173 cod. pen.

Norme richiamate

  • art.173 cod. pen.

    Norma sulla estinzione della pena per decorso del tempo; nella vicenda normativa invocata per determinare se e quando la pena si estingue, con particolare attenzione alla decorrenza del termine in presenza di revoca del beneficio della sospensione condizionale.

  • art.666 cod. proc. pen.

    Regola la procedura dell'incidente di esecuzione e prevede, fra l'altro, la fissazione dell'udienza in camera di consiglio; la sua violazione determina la nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art.178, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme richiamate in ordine alle nullità e alle formalità procedurali; nel caso usate per sostenere la nullità dell'ordinanza per violazione del principio della domanda e del contraddittorio.

  • art.606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e di diritto sostanziale) con cui il ricorrente ha dedotto rispettivamente la violazione dell'art.173 cod. pen. e dei diritti processuali.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di impugnazione e decadenze procedurali; menzionata nei limiti entro cui sono stati formulati i motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In materia di incidente di esecuzione è obbligatoria la fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen.; la sua omissione può ledere il diritto di difesa e determinare la nullità del provvedimento.
  • La mancata osservanza del contraddittorio e delle formalità procedurali rilevanti per l'esercizio del diritto di difesa comporta, anche in sede esecutiva, l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Quando è sollevata anche una questione sostanziale (es. decorrenza del termine per l'estinzione della pena ex art.173 cod. pen.), la Corte di legittimità, se riscontra una nullità procedurale rilevante, annulla e rinvia senza decidere il merito, lasciando al giudice di rinvio la valutazione piena nel rispetto del contraddittorio.
  • La revoca del beneficio della sospensione condizionale incide sulla situazione processuale e può influenzare il calcolo dei termini per l'estinzione della pena, ma la determinazione della decorrenza esatta richiede un giudizio nel quale siano rispettate tutte le garanzie difensive.
  • Per tutelare i diritti dell'interessato è fondamentale che il giudice dell'esecuzione adotti le formalità previste dall'ordinamento; le parti che rilevino omissioni procedurali valide possono ottenere l'annullamento e il rinvio del provvedimento.

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