Cassazione Penale, Sentenza n. 17380/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia (27 luglio 2023) che aveva convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare per omicidio volontario e duplice tentato omicidio. Il GIP di Gorizia si era poi dichiarato incompetente per territorio in favore del GIP di Padova; quest'ultimo, entro il termine di legge, ha emesso un nuovo provvedimento cautelare analogo (3 agosto 2023). I ricorrenti hanno dedotto interesse al riesame (anche alla luce della conferma del GIP di Padova), nullità per omessa pronuncia su specifiche doglianze relative alla insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, e mancata valutazione delle condizioni soggettive che avrebbero potuto giustificare misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili per carenza di interesse all'impugnazione. Ha ritenuto che l'ordinanza del GIP di Gorizia avesse perso efficacia dopo la dichiarazione di incompetenza e l'adozione da parte del GIP competente di un nuovo provvedimento analogo entro il termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen.; pertanto, il ricorso contro il provvedimento non più efficace non aveva più utilità pratica salvo l'ipotesi di istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Poiché i ricorrenti non hanno dedotto un interesse concreto volto, ad esempio, a ottenere una pronuncia utile per una futura richiesta di riparazione, l'impugnazione è inammissibile. Perciò la Corte non ha esaminato nel merito le questioni sui gravi indizi, le esigenze cautelari e le condizioni soggettive. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale fondamento procedurale per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi presentati al giudice del riesame.
art. 27 cod. proc. pen.
Stabilisce l'effetto della dichiarazione di incompetenza: se il giudice ritenuto competente emette un nuovo provvedimento analogo entro il termine previsto, il provvedimento emesso dal giudice incompetente perde efficacia. La Corte ha applicato questo principio per escludere l'interesse ad impugnare l'ordinanza ormai inefficace.
art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha chiarito che l'interesse all'impugnazione di un provvedimento inefficace può sussistere solo se finalizzato a preservare la possibilità di una futura istanza di riparazione qualora emerga che la custodia cautelare è stata applicata senza le condizioni di legge.
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda la sussistenza della gravità indiziaria; la Corte ha osservato che il giudizio su tale questione è irrilevante rispetto all'ammissibilità del ricorso contro un provvedimento divenuto inefficace.
art. 280 cod. proc. pen.
Attiene ai limiti edittali di pena necessari per l'applicabilità di certe misure; la Corte richiama che la verifica di tali condizioni non incide sull'interesse ad impugnare un provvedimento cessato.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali; la Corte lo ha applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione esecutiva richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione.
Giurisprudenza: Sez. 2, sent. n. 19718 del 23/04/2008
Precedente che chiarisce che, quando un provvedimento cautelare è stato emesso da giudice poi dichiaratosi incompetente e il giudice competente ha emesso nuovo provvedimento, l'interesse dell'indagato all'impugnazione si riconduce alla possibilità di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite entro cui sono riprodotti i motivi nei ricorsi per cassazione; la Corte ne ha tenuto conto nella esposizione dei motivi.
Massime di principio
- Se il giudice che ha emanato un'ordinanza cautelare si dichiara incompetente e il giudice competente emette entro il termine previsto un nuovo provvedimento analogo, l'ordinanza del giudice incompetente perde efficacia e l'interesse a impugnare quella ordinanza viene generalmente meno.
- L'interesse all'impugnazione in tali casi può sussistere solo se diretto a preservare la possibilità di una futura istanza di riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.2), dimostrando che la custodia è stata disposta senza le condizioni previste dalla legge.
- Le doglianze sul merito delle esigenze cautelari (gravità degli indizi, pericolo di fuga, ecc.) vanno proposte avverso il provvedimento efficace e vigente; impugnare un provvedimento ormai inefficace non consente l'esame di tali questioni.
- Chi propone un ricorso deve dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione; l'assenza di un interesse specifico e utilizzabile espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche.
- In presenza di cambiamenti procedurali (dichiarazione di incompetenza e riemissione di provvedimenti), è essenziale valutare quale sia il provvedimento effettivamente impugnabile e quale utile pratico si intenda conseguire con l'impugnazione.
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