Cassazione Penale, Sentenza n. 17377/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mira a impugnare l'ordinanza del 23/01/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del 16/09/2022 con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l'istanza di ammissione al lavoro esterno ex art. 21 legge 26/07/1975 n. 354. Il ricorrente denunciava violazione ed erronea applicazione degli artt. 21, 35-bis e 69 Ord. pen. e richiamava l'orientamento di legittimità che ritiene impugnabili i provvedimenti relativi al lavoro esterno in quanto incidono su posizioni di diritto soggettivo costituzionalmente tutelate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che approvano l'ammissione o la revoca del lavoro esterno sono impugnabili perché incidono su diritti fondamentali del detenuto. Richiamando giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, nonché la disciplina dell'art. 35-bis Ord. pen., la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per l'esame nel merito del reclamo.
Norme richiamate
art. 21, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Disposizione di riferimento per l'ammissione al lavoro esterno; la decisione negativa inerente all'applicazione di questa norma può incidere su diritti soggettivi del detenuto e pertanto dare causa ad impugnazione.
art. 35-bis, Ord. pen.
avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza è possibile proporre reclamo, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione, al Tribunale di sorveglianza, la cui decisione è ricorribile per cassazione per violazione di legge
Individua il percorso di tutela: reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 15 giorni e possibilità di ricorso per cassazione; la norma è stata interpretata come strumento idoneo a garantire tutela giurisdizionale effettiva delle posizioni del detenuto relative al lavoro.
art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. (richiamato dalla giurisprudenza costituzionale)
«regole processuali inidonee, se riferite alle controversie di lavoro, ad assicurare un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa, quale spetta a tutti i cittadini nei procedimenti giurisdizionali»
La Corte costituzionale ha criticato disposizioni procedurali che impediscano un minimo di contraddittorio e difesa nelle controversie di lavoro; ciò è stato utilizzato per sostenere che le questioni relative al lavoro penitenziario richiedono tutela giurisdizionale adeguata.
Corte costituzionale, sent. n. 341/2006
Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme che non assicurino tutela processuale minima nelle controversie di lavoro; rafforza il principio che i provvedimenti sul lavoro detenuto devono essere soggetti a controllo giurisdizionale.
Corte costituzionale, sent. n. 526/2000
Affermato il principio che il riconoscimento dei diritti del detenuto sarebbe vano senza forme di tutela giurisdizionale effettive; sostiene la necessità di garanzie processuali per i diritti penitenziari.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 1449/2022; Sez. 1, n. 21546/2021; Sez. 1, n. 37368/2018)
Orientamenti recenti della Cassazione hanno affermato l'ammissibilità del reclamo avverso provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che incidono sull'ammissione o revoca del lavoro esterno, superando precedenti orientamenti che consideravano tali atti meramente amministrativi e non impugnabili.
Massime di principio
- I provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che approvano o revocano l'ammissione al lavoro esterno possono essere impugnati tramite reclamo al Tribunale di Sorveglianza perché incidono su diritti soggettivi del detenuto.
- Il lavoro in detenzione è qualificato come componente essenziale del trattamento rieducativo e come diritto che merita tutela giurisdizionale: la mera natura amministrativa dell'atto non esclude la sua impugnabilità quando incida su diritti fondamentali.
- Procedura da seguire: ricorso/reclamo al Magistrato di Sorveglianza; entro 15 giorni dalla notificazione della decisione è proponibile reclamo al Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis; la decisione del Tribunale è poi ricorribile per cassazione per violazione di legge.
- In casi simili è utile documentare l'effettivo impatto della decisione sul diritto al lavoro del detenuto e chiedere l'esame di merito, non limitandosi a eccepire la natura amministrativa dell'atto.
- La giurisprudenza consolidata e i principi costituzionali autorizzano il controllo giurisdizionale per assicurare un minimo di contraddittorio e di difesa nelle controversie relative al lavoro detenuto.
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