Cassazione Penale, Sentenza n. 17375/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva concesso ad Amara l'affidamento in prova al servizio sociale, censurando la motivazione come illogica e contraddittoria. I profili critici riguardavano in particolare: la sostanziale ripetizione della piattaforma conoscitiva già utilizzata per l'ammissione alla semilibertà (senza aggiornamento dei dati), l'omessa acquisizione del certificato dei carichi pendenti aggiornato, la mancata verifica presso le Autorità procedenti degli esiti della presunta prosecuzione della collaborazione con la giustizia, la parziale e selettiva ricostruzione della nota della Procura di Perugia (con rilievo di episodi di inattendibilità e di richieste di rinvio a giudizio per calunnia), e l'inosservanza della necessità di valutare la relazione di osservazione del 12/01/2023 che segnalava opacità nello svolgimento dei compiti presso la Caritas e autonoma condotta operativa di Amara. In sintesi, si è contestato che il Tribunale non avesse svolto un aggiornamento probatorio e non avesse considerato elementi negativi suscettibili di incidere sul giudizio prognostico richiesto per l'affidamento in prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia correttamente applicato i principi relativi alla concessione dell'affidamento in prova: è stata evidenziata l'assenza di un aggiornamento delle informazioni (es. carichi pendenti), la mancata verifica degli esiti delle collaborazioni dichiarate e l'omessa valutazione puntuale della relazione del 12/01/2023 che conteneva rilievi negativi. La Corte ha richiamato l'obbligo del tribunale di sorveglianza di compiere un'istruttoria aggiornata e ragionata, anche nel quadro del principio di gradualità, prima di estendere la misura alternativa a quella più ampia dell'affidamento in prova.
Norme richiamate
art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 (semilibertà)
Richiamata come quadro normativo della precedente misura concessa (semilibertà) e come contesto rispetto al quale il Tribunale ha valutato la successiva idoneità all'affidamento in prova
art. 47 Ord. pen.
Richiamato quale norma che legittima il potere-dovere del tribunale di sorveglianza di svolgere attività istruttoria e acquisire elementi utili per il giudizio sulle misure alternative
art. 96 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Richiamato in relazione agli strumenti istruttori e alle acquisizioni informative che il giudice deve valutare nel procedimento per misure alternative
Corte costituzionale, sent. 5 dicembre 1997, n. 377
Richiamata per il principio secondo cui l'affidamento in prova è finalizzato al reinserimento sociale e richiede una ragionevole prognosi di recupero
Giurisprudenza della Cassazione (ultime pronunce richiamate: Sez. 1, n. 1410/30/10/2019; Sez. 1, n. 31420/05/05/2015; Sez. 1, n. 44992/17/09/2018, ecc.)
Richiamati i principi consolidati secondo cui: per l'affidamento in prova il giudizio prognostico deve considerare la personalità e la condotta attuale; non è necessario aver completato la revisione critica del passato ma deve emergere che il processo sia almeno avviato; il tribunale può applicare il principio di gradualità richiedendo ulteriori prove sperimentali
Massime di principio
- Il giudice deve basare la concessione di misure alternative su un'istruttoria aggiornata: è necessario acquisire e valutare il certificato dei carichi pendenti e altre informazioni recenti prima di mutare la misura
- Non è sufficiente riutilizzare meccanicamente la stessa piattaforma conoscitiva adottata per una misura meno ampia (es. semilibertà); occorre verificare la persistenza o l'evoluzione degli elementi positivi e negativi
- Deve essere verificato presso le Autorità procedenti l'esito delle collaborazioni dichiarate dal detenuto; la mera produzione di note antecedenti non prova la prosecuzione efficace della collaborazione
- Le relazioni di osservazione e programma di trattamento (anche se contengono rilievi parziali o negativi) devono essere integralmente valutate e, se necessario, motivate in ordine al loro peso sul giudizio prognostico
- Il principio di gradualità consente al tribunale di richiedere ulteriori periodi di osservazione o esperimenti premiali prima di concedere misure più ampie; tale scelta va motivata tenendo conto della gravità dei reati e del rischio di recidiva
- La presenza di elementi positivi (partecipazione a programmi, licenze positive, impegni di volontariato) non esclude l'obbligo di considerare elementi che possano attenuare la credibilità o la congruità del percorso di rieducazione
- In caso di dubbio o di informazioni contrastanti, il giudice deve integrare l'istruttoria e motivare chiaramente perché ritiene superflui o irrilevanti determinati elementi critici
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