Cassazione Penale, Sentenza n. 17371/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna per gli artt. 113, 426 e 449 cod. pen. relativa al cedimento della paratia e alla frana verificatasi nel cantiere di Sanremo il 25 dicembre 2009. L'imputato, progettista e direttore dei lavori, era stato ritenuto colpevole per carenze progettuali e di vigilanza (mancanza di prospezioni geognostiche, inesatta descrizione del collegamento paratia-ancoraggi, impiego di barre filettate anziché tiranti idonei) che avrebbero determinato il cedimento. In cassazione sono stati proposti otto motivi: 1) omissione acquisizione di prova decisiva e mancata perizia tecnico-scientifica in contraddittorio sulla correttezza delle disposizioni tecniche; 2) mancata perizia per accertare rilevanza dello stato di luoghi e fattori concomitanti (piogge); 3) errata applicazione di legge per asserita insussistenza degli elementi del reato colposo contestato; 4) errata qualificazione del reato, chiedendo fosse contestato l'art.434 anziché 426; 5) richiesta di derubricazione ad art.676 cod. pen.; 6) omessa considerazione del provvedimento ministeriale che aveva decretato lo stato di emergenza per eventi meteorologici eccezionali; 7) mancata considerazione della presenza della relazione geologica ritenuta erroneamente mancante; 8) omessa valutazione del carattere provvisionale dell'opera e delle loro prescrizioni tecniche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso (alcuni motivi dichiarati inammissibili, gli altri infondati). Ha ritenuto che la Corte di appello avesse compiutamente valutato il quadro probatorio e che non fosse necessaria un'ulteriore perizia in appello, avendo dato congrua motivazione per il rigetto della richiesta peritale. Ha confermato la qualificazione del fatto come frana colposa (art.426) e la rilevanza del disastro colposo richiamato dall'art.449, osservando che l'entità del cedimento (documentata da atti e fotografie) era idonea a configurare un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie e a mettere in pericolo la pubblica incolumità. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi sollevati per la prima volta in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la condanna di merito (pena di 8 mesi con beneficio della sospensione condizionale, così come confermata in appello) è stata mantenuta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.113 cod. pen.
Rilevato come norma sul concorso di persone nel reato: il ricorrente era imputato assieme ad altri (poi prosciolti), e la contestazione includeva anche la partecipazione concorsuale.
art.426 cod. pen.
Reato di frana colposa: la Corte lo interpreta richiedente un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie che espone realmente a rischio la pubblica incolumità; la verifica si fonda sull'entità dell'evento e sulla sua idoneità a creare pericolo comune, non sulla determinazione a posteriori di specifiche lesioni personali.
art.449 cod. pen.
Richiamo ai reati di disastro colposo: richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità di persone indeterminate; la Corte conferma che la frana rientra in tale nozione.
art.676 cod. pen.
Norma riferita nella difesa come possibile derubricazione; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di derubricazione, motivando che l'evento era di proporzioni tali da configurare frana/disastro e non il reato più lieve ipotizzato.
art.434 cod. pen.
Citato dal ricorrente come alternativa di contestazione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione per disastro/frana (426 e 449) e non l'art.434, rigettando tale censura.
art.156, comma sesto, cod. pen.
Richiamato in relazione alla prescrizione: prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per una serie di reati, fra cui quello contestato; la Corte ha escluso la prescrizione invocata dal ricorrente.
art.23 d.l. n.137/2020 e succ. modd.
Norma richiamata per la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico ministero in Cassazione; non incide sul merito, ma è richiamata per la procedura adottata dal PM.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per limiti di riproduzione dei motivi di gravame nel ricorso; la Corte osserva che i motivi sono stati riprodotti nei limiti previsti.
art.606, comma 1, lett. b), d), e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in cassazione (errata applicazione di legge, omissione di motivazione, vizio di travisamento della prova e mancata acquisizione di prova decisiva): la Corte ha analizzato i motivi alla luce di questi parametri, dichiarando alcuni inammissibili e ritenendo gli altri infondati perché attengono a valutazioni di merito.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non è luogo per una rivalutazione complessiva del merito o per una diversa lettura degli elementi di prova: le critiche che consistono nella semplice richiesta di una rivalutazione del peso delle prove sono inammissibili o infondate.
- La richiesta di perizia in appello può essere rigettata se il giudice ritiene che il quadro probatorio sia già esaustivo; tale decisione è un giudizio di fatto difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Per configurare il reato di frana colposa o disastro colposo (art.426 e 449) è necessario che l'evento abbia proporzioni e capacità diffusiva tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità; la qualificazione dipende dalla concreta entità dell'evento documentata dagli atti.
- Questioni e argomentazioni sollevate per la prima volta in Cassazione sono inammissibili: le censure rilevanti devono essere dedotte nel giudizio di merito per essere esaminate in sede di legittimità.
- Per contestare perizie o consulenze tecniche è necessario proporre elementi tecnici concreti e idonei a mettere in dubbio le conclusioni tecniche: mere osservazioni generiche non sono sufficienti a determinare l'obbligo di nuovo accertamento.
- L'eccezione di prescrizione può essere ostata da norme che incidono sui termini (es. raddoppio previsto dall'art.156, comma sesto): occorre verificare l'applicabilità di tali disposizioni prima di invocare l'estinzione del reato.
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