Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06770/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento emesso dal Comune per IMU relativa all'anno 2015, confermato in primo e secondo grado. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, mentre il Comune ha resistito proponendo controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno poi depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, dando atto del pagamento integrale della pretesa e delle spese dei precedenti gradi e della rinuncia all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenendola rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta da difensori muniti di procura speciale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, ha compensato le spese del presente giudizio e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la norma non si applica in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    secondo comma; terzo comma

    La rinuncia al ricorso è rituale se proposta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dai difensori muniti di specifico potere conferito con procura ad litem.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia ritualmente effettuata determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione è riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non richiede l'accettazione della controparte, ma ha natura ricettizia e deve essere notificata o comunicata nelle forme prescritte.
  • Se la rinuncia al ricorso è rituale e tempestiva, il processo di cassazione si estingue ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • La rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non è estensibile al caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di norma tributaria di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.