Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22325/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della decisione resa in abbreviato dal Tribunale di Genova, aveva rideterminato la pena in mesi 3 e giorni 4 di reclusione ed euro 540 di multa per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti, commesso a Genova il 7 novembre 2023. L'unico motivo di ricorso deduceva l'eccessività della pena, chiedendone la riduzione; la difesa sosteneva che il trattamento sanzionatorio fosse troppo elevato rispetto al minimo edittale. La Cassazione rileva però che il motivo è generico e manifestamente infondato, perché la Corte di appello aveva già mitigato la pena e aveva motivato il lieve scostamento dal minimo valorizzando i precedenti penali specifici dell'imputato. La doglianza si risolveva dunque in una richiesta di diversa valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice applicata per la fattispecie di detenzione/condotta in materia di stupefacenti di lieve entità; la sentenza non la interpreta nel merito, ma ne dà atto come titolo di condanna confermato nei suoi effetti sanzionatori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601

    Richiamata per ribadire che in sede di legittimità non sono consentite censure che mirano soltanto a contrapporre una diversa valutazione di merito rispetto a quella compiuta dal giudice di appello.

Massime di principio

  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile in cassazione quando si traduce in una mera richiesta di diversa valutazione di merito, senza evidenziare un vizio logico o giuridico della motivazione.
  • È manifestamente infondato il motivo che si limiti a contestare l'eccessività della pena in termini generici, se la sentenza impugnata ha già motivato la scelta sanzionatoria e ha esplicitato gli elementi considerati per il lieve scostamento dal minimo edittale.
  • La valorizzazione dei precedenti penali specifici dell'imputato può legittimare, nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito, un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale, purché sorretto da motivazione razionale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente, salvo cause ostative non emergenti, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.