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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2367/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito relativa alla successione di Rosaria Rizzo (deceduta 24/07/1999). Il ricorrente contestava la validità del testamento olografo 4/10/1992 per nullità/annullabilità e, in ogni caso, chiedeva la riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima (pretermessione sua e della sorella MARIA), deducendo inoltre l'esistenza di donazioni indirette operate dai genitori a favore dei figli (per somme di L. 30.000.000 e L. 15.000.000) e pretendendo il computo di tali attribuzioni nell'asse ereditario. Altra domanda riguardava somme anticipate dal ricorrente per il pagamento di debiti del genitore e spese per la tomba gentilizia non riconosciute in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua totalità per carenze formali e di specificità delle censure (in particolare per il mancato rispetto dei requisiti di specificità ex art. 366 c.p.c. e per il fatto che le questioni sollevate attengono a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito). La Corte ha ritenuto incontestabili le valutazioni in fatto dei giudici di merito (quali la qualificazione di atti come donazioni indirette, la sussistenza del mandato conferito a VINCENZINA, e la non rilevanza di una vendita come adempimento di obbligazione naturale ai fini del computo dell'asse). Inoltre la Corte ha osservato che questioni di nullità formale delle donazioni non erano state dedotte in primo grado o in appello e dunque non potevano essere sollevate per la prima volta in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di giudizio a favore dei controricorrenti (liquidate in euro 4.000,00 ciascuno oltre accessori) e si è dato atto della possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato ex art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    La Corte ricorda che i motivi di cassazione devono essere formulati con specificità e dimostrare in che modo la decisione impugnata contrasti con la norma invocata; la mancata specificità conduce all'inammissibilità della censura.

  • art. 366 c.p.c.

    art. 366 c.p.c. (requisiti di specificità)

    Richiede che il ricorrente indichi espressamente le norme violate e riproduca gli atti o i passi decisivi della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse tali requisiti.

  • art. 115 c.p.c.

    art. 115 c.p.c. (effetto della mancata contestazione)

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio di non contestazione e ha escluso che questo fosse stato impropriamente usato dal giudice di merito; controversie su detta applicazione sono valutazioni di merito difficilmente sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità.

  • art. 2697 c.c.

    art. 2697 c.c. (onere della prova)

    La distribuzione del relativo onere è questione tecnica interpretativa, ma la Corte ha ricordato che le doglianze del ricorrente si risolvevano in critica della valutazione probatoria operata dal giudice di merito, materia non reformatibile in Cassazione se non per vizi gravi di motivazione.

  • art. 782 c.c.

    art. 782 c.c. (requisiti formali delle donazioni)

    La Corte ha osservato che la deduzione della nullità per difetto di forma non era stata proposta nelle fasi di merito, per cui non poteva essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità.

  • art. 783 c.c.

    art. 783 c.c. (donazioni modiche e computo nell'asse)

    La Corte ha ricordato che l'accertamento della non modicità della donazione richiede valutazioni di fatto (patrimonio del disponente rispetto al valore della donazione) che non sono sindacabili in Cassazione.

  • art. 724 c.c.

    art. 724 c.c., secondo comma (azioni ereditarie e computo)

    Richiamato in relazione alla valutazione del computo delle attribuzioni patrimoniali nell'asse, la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate richiedessero accertamenti fattuali di merito.

  • art. 560 c.c.

    art. 560 c.c. (reintegra nella legittima)

    Norma invocata dal ricorrente per ottenere la reintegra della quota di legittima; la Corte ha ritenuto che le contestazioni su calcolo e computo fossero state correttamente esaminate dai giudici di merito e non dimostrate in modo idoneo in Cassazione.

  • art. 752 c.c.

    art. 752 c.c. (pagamento dei debiti ereditari)

    Richiamato dal ricorrente per far valere anticipi per debiti del de cuius; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sull'omessa pronuncia per mancanza di univoco riferimento alla nullità derivante dall'omissione.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater

    D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    La Corte dà atto che sussistono presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da verificare dall'amministrazione giudiziaria.

  • Legge 69/2009 (richiamo alla modifica dell'art. 115 c.p.c.)

    L. 69/2009 (modifica art. 115 c.p.c.)

    La Corte segnala che la regola della non contestazione trova applicazione anche ratione temporis e che le critiche del ricorrente in proposito non hanno fondamento.

Massime di principio

  • In Cassazione occorre rispettare i requisiti di specificità (art. 360 e 366 c.p.c.): bisogna indicare le norme violate, riprodurre i passi decisivi della sentenza impugnata e spiegare concretamente il contrasto normativo; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le questioni di fatto e la complessiva valutazione della prova (es. qualificazione delle attribuzioni come donazioni indirette, esistenza di mandate, valore delle donazioni rispetto al patrimonio) sono di competenza del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se non per vizi manifesti o di contraddittorietà della motivazione.
  • La regola della non contestazione (art. 115 c.p.c.) è applicabile anche a giudizi anteriori alla riforma: chi non deduce tempestivamente fatti/processi in primo grado può incorrere nell'impossibilità di farli valere dopo.
  • Le censure di omessa o insufficiente motivazione sono oggi limitate in sede di legittimità: molte volte la Corte dichiara inammissibili i motivi che riguardano la presunta carenza motivazionale se non collegati a vizi formali e specifici.
  • Questioni di nullità formale delle donazioni (es. difetto della forma solenne) devono essere dedotte nei gradi di merito: la loro prima prospettazione in Cassazione è di regola inammissibile perché richiede accertamenti fattuali non eseguibili in sede di legittimità.
  • Per far valere omissioni decisorie (omessa pronuncia) in Cassazione è necessario dimostrare il nesso con la nullità della decisione: una semplice lamentela di mancata trattazione, senza un chiaro riferimento alla conseguente nullità, è di norma inammissibile.

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