Cassazione Civile, Sentenza n. 2369/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano azione di riduzione per lesione di legittima e domande riconducibili a ricostruzione dell'asse ereditario del padre Carlo Minetti (donazioni fatte a favore di Maria Luisa, premi di polizze pagati dai genitori con beneficiari Maria Luisa e Lorenzo, prelievo di €100.000 dal conto cointestato) nonché domanda di risarcimento per avere Maria Luisa occultato la morte del padre e impedito al fratello di assisterlo. In primo grado il Tribunale di Como aveva respinto le domande; la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello evidenziando, tra l'altro, (i) inammissibilità dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c. rispetto a soggetti non coeredi; (ii) insufficiente e generica ricostruzione cronologica delle donazioni e mancata prova dell'insufficienza della donazione più recente rispetto alla quota di riserva; (iii) mancata domanda di scioglimento della comunione ereditaria per la collazione; (iv) valutazioni di merito sulle prove (anche sulla fittizietà della cointestazione del conto) ritenute plausibili; (v) domanda risarcitoria per danno non patrimoniale genericamente dedotta e contrastata dalla prova della volontà dei genitori di interrompere i rapporti con il figlio. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto molteplici motivi (violazione di norme materiali e processuali, errori di valutazione probatoria, omesso esame di atti e prove, errata applicazione dell'art.564 c.c., errata interpretazione di una transazione), ma la Corte di legittimità ha ritenuto i motivi nel complesso inammissibili o infondati perché configuravano sindacato di merito, mancavano di specificità nell'indicare le norme violate e non hanno dimostrato omesso esame di fatti decisivi rispetto alla motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha dichiarato inammissibili o infondati la maggior parte dei motivi, statuendo che molte censure costituivano un illegittimo sindacato sulle valutazioni di fatto operate dai giudici di merito o non indicavano con sufficiente precisione le norme e i punti della motivazione ritenuti violati. Ha confermato l'applicabilità delle valutazioni della Corte d'appello (in particolare riguardo all'inammissibilità ex art. 564 c.c. per azioni dirette contro non coeredi, alla genericità delle allegazioni sulla riduzione e al carattere generico della domanda risarcitoria). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di Cassazione, liquidate in €6.200,00 oltre accessori, e ha ricordato la possibile applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art.13 D.P.R. 115/02 da verificare dall'amministrazione giudiziaria.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (n. 3, 4 e 5)
Impone alla parte che deduce vizio di diritto in Cassazione di indicare con specificità la norma violata e dimostrare il contrasto tra la motivazione impugnata e il precetto; non ammette un generico sindacato di merito sulla valutazione delle prove; il vizio per omesso esame di fatto decisivo (n.5) richiede che la parte indichi fatti decisivi trattati in modo difforme nei vari gradi.
art. 564 c.c.
Regola l'inammissibilità dell'azione di riduzione quando il legittimario ha accettato l'eredità senza beneficio di inventario nei confronti di donazioni a favore di non coeredi; la Corte l'ha applicata correttamente rispetto a donazioni contestate riguardanti soggetti non coeredi.
art. 115 c.p.c.
Il giudice del merito valuta l'esistenza e il valore della non contestazione delle circostanze dedotte dalle parti; tale apprezzamento è riservato al merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o difetto apparente di motivazione.
artt. 183 e 184 c.p.c.
Norme sulla formazione del fascicolo e sulle richieste istruttorie in appello: la Corte ha ritenuto che le richieste istruttorie non potevano essere accolte in presenza di allegazioni generiche e che l'assenza di deduzioni specifiche sulle violazioni processuali rende le censure inammissibili.
art. 210 c.p.c.
Prevede il potere, anche d'ufficio, di ordinare la produzione di documenti; la Corte ha ritenuto che la mancata ordinanza d'ufficio non costituisse vizio quando le deduzioni erano generiche e la valutazione delle prove è riservata al merito.
artt. 2043 e 2059 c.c.
Norme di responsabilità civile e risarcimento del danno: la Corte ha rilevato che, pur non escludendo in astratto la possibilità di un danno non patrimoniale per condotte come quelle dedotte, i ricorrenti non hanno fornito prove sufficienti e specifiche tali da fondare la domanda.
artt. 1361, 1362, 1965 e 2699 c.c.
Richiamati in relazione all'interpretazione contrattuale e alla prova dell'autenticità e data dei documenti: la Corte osserva che l'interpretazione dei contratti e l'accertamento di fatti documentali sono valutazioni di merito e richiedono deduzioni specifiche per poter essere sindacate in Cassazione.
artt. 91 e 97 c.p.c. e D.M. n. 55/2014
Richiamati dai ricorrenti in relazione alle spese e al regolamento, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla liquidazione delle spese, confermando la possibilità di condanna in solido per comunanza di interessi e difesa unitaria.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Prevede la possibilità di un ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente in caso di determinate circostanze; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali perché l'amministrazione giudiziaria verifichi l'eventuale obbligo.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare le valutazioni di fatto e della prova compiute dai giudici di merito: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria sono inammissibili salvo che non mostrino vizi di manifesta illogicità o omesso esame di fatto decisivo.
- In Cassazione il ricorrente deve indicare con precisione le norme ritenute violate e spiegare puntualmente in che punto la motivazione impugnata sia contraria al precetto normativo; censure generiche sono inammissibili.
- Nelle azioni di riduzione per lesione di legittima, se il legittimario ha accettato l'eredità senza beneficio d'inventario, l'attacco alle donazioni a favore di non coeredi è spesso inammissibile ex art. 564 c.c.; per aggredire donazioni fatte a coeredi è necessario dimostrare l'ordine cronologico e l'insufficienza della donazione più recente.
- La richiesta di prove o l'ordine d'ufficio di produzione documentale (art.210 c.p.c.) è discrezionale e può non essere censurabile se le domande sono generiche o se il merito ha valutato sufficiente la documentazione acquisita.
- La condanna in solido alle spese può essere pronunciata anche senza indivisibilità del rapporto sostanziale quando sussiste una comunanza di interessi e una difesa unitaria tra le parti soccombenti.
- Le domande di risarcimento del danno non patrimoniale richiedono allegazioni e prove specifiche e circostanziate; deduzioni vaghe o generiche non sono sufficienti a fondare la responsabilità.
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