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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2360/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della validità di una donazione contenuta nel verbale di conciliazione n.16 del 07/06/2005 e delle conseguenti operazioni di divisione ereditaria e trascrizione. Il ricorrente deduceva vizi formali e procedurali: la donazione non sarebbe stata resa nella forma solenne richiesta per legge (atto pubblico con presenza di due testimoni), l'accettazione sarebbe stata resa dal difensore senza valida procura specifica, il verbale non riportava la sottoscrizione del cancelliere e mancava il certificato di destinazione urbanistica per i terreni trasferiti; chiedeva altresì il rimborso delle imposte di registro e trascrizione pagate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendo che la donazione inserita nel verbale di conciliazione costituisse un negozio autonomo rispetto alla successiva divisione e che per la sua validità dovessero essere rispettati i rigorosi requisiti formali previsti per la donazione (art. 782 c.c. e art. 48 L. 89/1913). Per difetto di tali requisiti la disposizione donativa è stata ritenuta nulla. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata in parte e rimessa alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione per nuovo giudizio sulle conseguenze, con ogni ulteriore determinazione sulle relative spese. Gli altri motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo.

Norme richiamate

  • art. 782 cod. civ.

    Per la validità della donazione è richiesta la forma dell'atto pubblico; tale requisito è inderogabile e la mera inclusione della volontà donativa in un verbale conciliativo non supplisce se non sono rispettati i formalismi previsti.

  • art. 48 Legge n. 89/1913 (ordinamento notarile)

    Imposizione della presenza di due testimoni alla redazione dell'atto di donazione; requisito imprescindibile anche se l'atto è ricevuto da pubblici ufficiali diversi dal notaio.

  • art. 88 disposizioni attuative c.p.c.

    Richiesta della sottoscrizione del cancelliere sui verbali d'udienza/conciliativi; l'assenza della sottoscrizione è un vizio formale rilevante rispetto alla prova e alla destinazione del verbale.

  • art. 18 L. n. 47/1985 (abrogato)

    All'epoca richiedeva il certificato di destinazione urbanistica per trasferimenti di terreni; la mancanza di tale certificato incide sulla regolarità dell'atto trasferitivo e sulla sua trascrivibilità (norma oggi sostituita dall'art. 30 DPR 380/2001).

  • art. 2699 cod. civ.

    Il verbale redatto da un pubblico ufficiale può assumere valore di atto pubblico in specifici casi (ad es. separazione/divorzio) ma non è automaticamente idoneo a supplire i requisiti formali particolari richiesti dalla legge per la donazione.

  • art. 2700 cod. civ.

    Completa la disciplina sulla forza probatoria degli atti pubblici redatti da pubblici ufficiali e chiarisce i limiti rispetto a comportamenti che la legge riserva a particolari forme e ufficiali.

  • art. 2657 cod. civ.

    La trascrizione produce effetto opponibile ai terzi se fondata su titolo valido; un titolo nullo o invalido può dar luogo alla cancellazione della trascrizione.

  • art. 96 cod. proc. civ.

    Disciplina la condanna per lite temeraria o responsabilità aggravata; la Corte richiama l'obbligo di motivazione da parte del giudice rispetto ai presupposti per l'applicazione della norma.

  • art. 366 cod. proc. civ.

    Requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione con riferimento all'esposizione sommaria dei fatti della causa; la Corte ha ritenuto tale requisito sussistente.

Massime di principio

  • Se in un verbale di conciliazione è contenuta una donazione, questa mantiene autonomia rispetto ad accordi transattivi e deve rispettare i requisiti formali specifici previsti per le donazioni (atto pubblico e presenza di due testimoni).
  • La mera ricezione della dichiarazione da parte del cancelliere o l'inclusione nel verbale conciliativo non supplisce automaticamente alla forma solenne richiesta per la donazione.
  • L'accettazione di una donazione non può essere compiuta validamente da un difensore senza un'esplicita procura che conferisca il potere di accettare donazioni a nome del donatario.
  • La mancanza del certificato di destinazione urbanistica per trasferimenti di terreni può pregiudicare la regolarità e la trascrivibilità dell'atto; occorre verificare la normativa urbanistica vigente al momento dell'atto.
  • La trascrizione fondata su un titolo che si rivela nullo è suscettibile di cancellazione e può comportare il ritorno in comunione pro indiviso delle quote ereditarie, con conseguente riallocazione delle spese e degli oneri tributari.
  • Le questioni relative a spese processuali e responsabilità aggravata vanno valutate dal giudice dopo la definizione della validità del titolo; eventuali condanne per responsabilità processuale richiedono motivazione specifica.
  • In casi analoghi è opportuno verificare sempre separatamente la natura dell'atto contenuto nel verbale conciliativo (transattivo versus liberalità) e accertare quali formalità la legge riserva a ciascuna tipologia negoziale.

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