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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13936/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna, emessa in giudizio abbreviato dal Tribunale di Chieti, per concorso in rapina ai danni di Tulli Francesco. Con due memorie difensive si deduceva: 1) violazione di legge e insussistenza del concorso (anche ai sensi dell'art. 116 c.p.), sostenendo che la partecipazione di Borrelli si esauriva nell'accompagnare il coimputato senza conoscerne i piani; 2) vizio di motivazione per mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e mancata prova della consapevolezza della presenza di un'arma impropria. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo che le censure proposte fossero in sostanza rimessa in discussione della valutazione di merito e del convincimento motivazionale espresso dai giudici di appello (una rivalutazione dei fatti, vietata in Cassazione). Ha inoltre rilevato che la questione relativa alla presenza dell'arma impropria non era stata devoluta in appello e quindi è inammissibile. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Norme procedurali richiamate per giustificare il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; non rilevano sul merito sostanziale della decisione

  • art. 116 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la censura non evidenziava un errore di diritto nell'applicazione della norma ma chiedeva una rivalutazione dei fatti e delle responsabilità, dunque inammissibile

  • art. 114 cod. pen.

    Norma che disciplina l'attenuante per partecipazione minima; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori non giustificassero la sua concessione e che la censura relativa fosse una critica alla valutazione delle prove, non un vizio di diritto

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per un nuovo esame dei fatti: motivi che si riducono a una diversa valutazione della prova o del convincimento dei giudici di merito sono inammissibili.
  • Questioni non sollevate e decise in appello (non devolute) non possono essere esaminate in Cassazione; occorre che i profili di diritto siano effettivamente oggetto del gravame precedente.
  • Per ottenere l'attenuante della partecipazione minima (art. 114 c.p.) o contestare il concorso, il ricorrente deve indicare vizi di diritto specifici nell'applicazione della norma o nell'accertamento probatorio, non solo dissenso sulla ricostruzione fattuale.
  • Proporre un ricorso in Cassazione che si fonda essenzialmente su una rivalutazione della prova espone al rigetto per inammissibilità e al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
  • Le memorie devono concentrare le censure su punti di diritto autonomamente argomentati; la mera reiterazione delle questioni di fatto già disattese in appello è inefficace.

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