Cassazione Penale, Sentenza n. 34732/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catanzaro, resa in sede di rinvio e confermativa del rigetto dell’istanza ex art. 671 c.p.p., con la quale chiedeva di riconoscere la continuazione e rideterminare la pena complessiva relativa a quattro condanne irrevocabili: dodici anni per tentato omicidio commesso a Lamezia Terme l’8 luglio 2002; trenta anni per omicidio commesso nel 1991; trenta anni per il duplice omicidio del sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e della moglie, commesso a Lamezia Terme il 4 gennaio 1992; dodici anni per partecipazione ad associazione mafiosa dal 2004, con condotta perdurante. L’istanza era stata già respinta nel 2023 e il diniego confermato dalla Cassazione nel 2024; dopo un primo annullamento con rinvio, l’ordinanza ora impugnata aveva nuovamente negato la continuazione. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 81 c.p., 125, comma 3, 627, 666 e 671 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice del rinvio non avesse rispettato il mandato rescissorio: avrebbe dovuto valutare la continuità della sua partecipazione e del suo ruolo apicale nella cosca sin dai primi anni Novanta e verificare se gli omicidi del 1991 e 1992 e il tentato omicidio del 2002 fossero riconducibili a un programma criminoso unitario. Ha inoltre lamentato la lettura riduttiva dell’ordinanza esecutiva di Bologna del 2007, che aveva riconosciuto la continuazione tra associazione mafiosa e omicidio Andricciola, e l’omessa considerazione delle sentenze relative alla cosca, alla finalità di agevolazione mafiosa dei delitti e alla proroga del regime ex art. 41-bis. Il Procuratore generale aveva chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha giudicato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione conforme al mandato rescissorio e ai criteri per il riconoscimento della continuazione: la possibile appartenenza dei delitti alle dinamiche del clan e la loro funzionalità agli interessi mafiosi non dimostrano, da sole, che fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell’ingresso nel sodalizio. Il giudice aveva motivatamente collegato i singoli delitti a specifiche vicende contingenti: l’omicidio Andricciola a una dinamica estorsiva; il duplice omicidio Aversa-Precenzano alla scoperta di investigazioni e a una strategia maturata in relazione a tale circostanza; il tentato omicidio Torcasio a una successiva stagione di violenza. La motivazione è stata ritenuta non illogica; il riferimento cronologico errato contenuto nell’ordinanza sul tentato omicidio non è stato considerato tale da disarticolarla. Neppure l’ordinanza bolognese del 2007 dimostrava la preordinazione dei delitti nei termini richiesti, né il decreto ministeriale di proroga del regime ex art. 41-bis apportava elementi innovativi utili a tale dimostrazione. La condanna e il diniego della continuazione restano fermi.
Norme richiamate
Sono necessari, quindi, elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere.
La continuazione presuppone indici concreti che dimostrino la preventiva programmazione unitaria dei reati, almeno nelle linee essenziali; la mera reiterazione o la comune appartenenza a un contesto criminale non bastano.
Nel quadro così definito, la difesa ha articolato la sua istanza secondo le seguenti proposizioni essenziali: a) il ricorrente aveva fatto parte della consorteria mafiosa a partire dal 1990 e ne era a capo almeno dagli anni 1993-1994; b) l’unicità del disegno criminoso tra il delitto associativo accertato nei primi anni Novanta e l'omicidio Andricciola del 1991 era stata riconosciuta dalla ricordata ordinanza del Giudice dell’esecuzione di Bologna;
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio e alle verifiche indicate dalla decisione rescindente, qui consistenti nell’esaminare la continuatività dell’appartenenza e del ruolo nel sodalizio e l’eventuale programmazione unitaria dei reati. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse rispettato tale vincolo.
In tal senso, l’ordinanza impugnata si mostra osservante anche della specifica indicazione secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno.
Nel decidere in sede esecutiva sull’applicazione della continuazione, il giudice deve considerare le valutazioni esecutive precedenti relative a taluni reati; può discostarsene solo indicando ragioni specifiche e significative. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il giudice avesse adeguatamente spiegato perché la precedente ordinanza non provasse la preordinazione dei reati ora dedotti.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di concreti indicatori, tra cui omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e sistematicità; occorre inoltre che, al momento del primo reato, quelli successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- La contiguità temporale o funzionale tra reati non è sufficiente a fondare la continuazione quando la successione degli episodi e le circostanze concrete indicano che i reati successivi derivarono da determinazioni occasionali o contingenti.
- La continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine è configurabile quando questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe decise di entrare nel sodalizio; non occorre che la programmazione risalga alla costituzione dell’associazione.
- La circostanza che un omicidio sia stato commesso nell’ambito o nell’interesse di un sodalizio mafioso non dimostra, da sola, che esso fosse compreso nel programma criminoso originario: il nesso può essere escluso se il delitto fu deliberato estemporaneamente per esigenze contingenti.
- Chi chiede in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione ha l’onere di allegare in modo specifico gli elementi indicativi dell’unitarietà del disegno criminoso, così da consentire una verifica concreta; non deve necessariamente provarli direttamente, potendo il giudice svolgere verifiche d’ufficio.
- Nel procedimento ex art. 671 c.p.p., il giudice deve confrontarsi con una precedente valutazione esecutiva relativa a reati coinvolti nella richiesta e può discostarsene solo sulla base di specifiche e significative ragioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34584/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34586/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34589/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34590/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34592/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34593/2026 del 28/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →