Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2632/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 22/01/2024 che confermava la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) e detenzione ai fini di vendita di prodotti contraffatti (art. 474, comma 2 c.p.), limitatamente alla merce rinvenuta nell'immobile in cui era ospite o era proprietario Minniti, e che aveva fissato la pena in 1 anno, 4 mesi e 10 giorni e multa. Russano ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione (contraddittorietà e manifesta illogicità) riguardo alla sua responsabilità e alla mancata prova del dolo specifico e della effettiva disponibilità della merce; (2) omissione di motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena, nonostante avesse chiesto l'applicazione dei benefici di legge in appello. Minniti ha articolato analoghi motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento dei fatti relativi alla sua presunta disponibilità delle borse e alla prova del dolo; (2) mancata motivazione sul diniego della sospensione condizionale, pur avendo sollecitato tale valutazione in appello.

La decisione

Per Russano: il primo motivo (vizio di motivazione nella valutazione della responsabilità e del dolo) è stato ritenuto non consentito/inammissibile in Cassazione, poiché le doglianze chiedevano una diversa valutazione del materiale probatorio e la Corte di legittimità non riesamina la valutazione di merito salvo manifesta illogicità o contraddittorietà; il secondo motivo (mancata motivazione sulla sospensione condizionale) è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che Russano aveva sollecitato l'esercizio del potere-dovere di concedere benefici in appello e che l'ordinanza impugnata è priva di qualsiasi motivazione sul diniego della sospensione condizionale. Conseguenza: annullamento limitato della sentenza nei confronti di Russano con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio esclusivamente sulla concessione della sospensione condizionale; per il resto la sua condanna resta irrevocabile. Per Minniti: il primo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha ritenuto che gli argomenti a suo carico (abitare "di fronte" all'androne e la mancata reazione alla telefonata) non dimostravano che egli avesse la disponibilità delle borse o partecipazione alla detenzione ai fini di vendita; la motivazione di merito è quindi annullata senza rinvio e Minniti è assolto perché il fatto non sussiste. Il secondo motivo di Minniti è stato assorbito dall'accoglimento del primo. In sintesi: Minniti assolto; Russano confermato nella colpevolezza ma con rinvio per valutare la sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione relativi alla motivazione. La Corte richiama che sono ammissibili censure per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e non semplici richieste di diversa valutazione delle prove.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Invocato con riferimento all'inosservanza e all'erronea applicazione delle norme sul trattamento sanzionatorio e sulla motivazione del diniego dei benefici (sospensione condizionale).

  • art. 42 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della partecipazione al reato (concorso) e alla determinazione della responsabilità; la Corte di legittimità ricorda che per affermare il concorso occorre prova del ruolo e del dolo.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; citata nel contesto della necessità di dimostrare la partecipazione concreta di ciascun imputato.

  • art. 474, comma 2 cod. pen.

    Norma relativa alla detenzione e commercio di merci contraffatte; la Corte valuta l'elemento soggettivo (dolo specifico) richiesto per questo reato.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; citata come reato contestato per la presenza di merce di provenienza illecita.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena e al trattamento sanzionatorio; impiegato nel quadro delle censure concernenti la sospensione condizionale.

  • artt. 163 e 164 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla disciplina dei benefici e del trattamento sanzionatorio; la Corte ha valutato l'assenza di motivazione circa la mancata concessione di tali benefici.

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle Sezioni Unite: disciplina il potere-dovere del giudice d'appello di applicare d'ufficio i benefici di legge se sollecitati; la Cassazione ha ritenuto che, essendo Russano legittimato a chiedere il beneficio in appello, la Corte d'appello doveva motivare il diniego.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione esercita un controllo limitato sulla motivazione: sono sindacabili in Cassazione solo la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione su punti essenziali; la diversa valutazione del merito probatorio non è rimessa alla Corte di legittimità.
  • La 'doppia conforme' (allineamento della sentenza di appello con quella di primo grado) limita ulteriormente la sindacabilità in cassazione, perché le due decisioni possono essere lette come un unico corpo argomentativo.
  • Per i reati di detenzione ai fini di vendita di merce contraffatta e per la ricettazione è necessario dimostrare non solo la presenza della merce ma anche il dolo specifico e la disponibilità effettiva: prove come mera vicinanza dell'immobile o la mancata reazione di un occupante non sono di per sé sufficienti a provare partecipazione o disponibilità.
  • Se l'imputato sollecita in appello l'applicazione di benefici (es. sospensione condizionale) il giudice d'appello ha il dovere di decidere e motivare espressamente; l'assenza di qualsiasi motivazione sul diniego integra vizio che giustifica annullamento e rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
  • Quando la prova dimostra solo una 'consapevolezza' della presenza di merce illecita ma non la sua presa di possesso o la partecipazione alla detenzione ai fini di vendita, la sussistenza del reato nei confronti dell'occupante/propietario può essere esclusa e può conseguire l'assoluzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.