Cassazione Penale, Sentenza n. 26347/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la liberazione anticipata (45 giorni) concessa per il periodo 18/01-18/07/2011. La ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione: contesta le date e la qualificazione dei fatti (sostiene che il delitto previsto dall'art. 368 cod. pen. sarebbe stato commesso il 4 ottobre 2013 e non nelle date indicate dall'ordinanza), sottolinea che uno dei reati (art. 343, comma 3, cod. pen.) ricade nel semestre per il quale fu concesso il beneficio e che i fatti consistono in testimonianze rese durante processi ai danni di terzi (Sollecito/Knox), non commessi in ambiente carcerario. Sostiene inoltre che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente gli esiti del trattamento rieducativo e avrebbe dato motivazione apparente limitandosi a richiamare la gravità dei fatti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha revocato il beneficio ancorandone la decisione non alla mera esistenza della condanna, ma alla incompatibilità concreta della condotta (calunnia e oltraggio contro magistrati) con il mantenimento della liberazione anticipata, valorizzandone la specifica gravità e l'idoneità a dimostrare l'insuccesso dell'opera rieducativa. La Corte ha altresì richiamato i limiti della cognizione del Tribunale di sorveglianza (possibilità di cognizione incidentale, ma non indipendenza rispetto all'accertamento penale in sede di giudice penale).
Norme richiamate
art. 54 Ord. pen. (ordinamento penitenziario)
La revoca della liberazione anticipata può essere disposta quando la condotta del beneficiario risulti incompatibile con il mantenimento del beneficio; la valutazione deve essere concreta e finalizzata all'opera di rieducazione, evitando automatismi ma potendo motivare la revoca anche in presenza di condanne successive se la condotta dimostra l'insuccesso del trattamento
art. 343, comma terzo, cod. pen.
Il reato (calunnia) è stato considerato dal giudice come fatto grave, soprattutto in quanto commesso nei confronti di un pubblico ministero, e rilevante ai fini della valutazione della incompatibilità con la liberazione anticipata
L'oltraggio a pubblico ufficiale/magistrato è stato ritenuto sintomo di mancata adesione all'opera rieducativa e pertanto idoneo a giustificare la revoca del beneficio
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 23/05/1995
Richiamata per il principio che la revoca del beneficio non deve fondarsi sulla mera esistenza della condanna, ma sulla valutazione della concreta incompatibilità della condotta con il mantenimento del beneficio; impone una valutazione motivata e proporzionata del nesso tra fatto e percorso trattamentale
Massime di principio
- La revoca della liberazione anticipata va motivata sulla base dell'idoneità della condotta a dimostrare l'insuccesso dell'opera rieducativa: non è necessaria l'automatica revoca per ogni condanna successiva, ma la valutazione deve considerare gravità, contesto e risultati del trattamento
- Il Tribunale di sorveglianza può esercitare una cognizione incidentale sui fatti rilevanti per il trattamento, ma tale cognizione non sostituisce il giudizio penale definitivo sulla sussistenza del reato
- Fatti commessi durante l'esecuzione della pena (anche se non in ambiente carcerario) e diretti contro autorità pubbliche o che manifestano ostilità verso le regole istituzionali pesano particolarmente nella valutazione della compatibilità del beneficio
- In casi simili, il ricorrente dovrebbe documentare puntualmente gli esiti positivi del trattamento e dimostrare che i comportamenti contestati sono episodi isolati o privi di attitudine a compromettere la rieducazione; contestare errori di fatto (es. date, imputazioni) e richiedere preciso bilanciamento tra gravità del fatto e percorso trattamentale
- Il giudizio di legittimità tende a verificare la correttezza e la completezza della motivazione del Tribunale di sorveglianza: motivazioni chiare che argomentino il nesso tra condotta e fallimento rieducativo sono decisive
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